L'A. commenta l'art. 174 inserito nella parte terza, che contiene norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (Artt. 53-176). Precisamente l'174, rubricato "Disposizioni di attuazione ed esecuzione", è commentato dall'autore mettendone in luce il carattere di norma transitoria. Si tratta di una norma che contiene le disposizioni di attuazione ed esecuzione della sezione terza dedicata alla gestione delle risorse idriche. Il carattere di norma transitoria emerge già dal primo comma che rimanda ad un emanando decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà contenere le nuove disposizioni attuative della sezione terza. Il secondo comma va letto alla luce dell'art. 1 comma 5° del d. lgs. n. 284/2006 che abroga gli artt. 159 e 160 del codice che disciplinavano le Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti facendo rivivere il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla l. n. 36/94. Se ne deduce che il programma per il raggiungimento dei livelli di depurazione dev'essere predisposto dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare al quale l'art. 142 del codice affida le funzioni e i compiti spettanti allo Stato, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, attivando i poteri sostitutivi previsti dall'art. 152 del codice.

Commento all'art. 174 codice dell'ambiente

SAIJA, ROBERTO
2012-01-01

Abstract

L'A. commenta l'art. 174 inserito nella parte terza, che contiene norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (Artt. 53-176). Precisamente l'174, rubricato "Disposizioni di attuazione ed esecuzione", è commentato dall'autore mettendone in luce il carattere di norma transitoria. Si tratta di una norma che contiene le disposizioni di attuazione ed esecuzione della sezione terza dedicata alla gestione delle risorse idriche. Il carattere di norma transitoria emerge già dal primo comma che rimanda ad un emanando decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà contenere le nuove disposizioni attuative della sezione terza. Il secondo comma va letto alla luce dell'art. 1 comma 5° del d. lgs. n. 284/2006 che abroga gli artt. 159 e 160 del codice che disciplinavano le Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti facendo rivivere il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla l. n. 36/94. Se ne deduce che il programma per il raggiungimento dei livelli di depurazione dev'essere predisposto dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare al quale l'art. 142 del codice affida le funzioni e i compiti spettanti allo Stato, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, attivando i poteri sostitutivi previsti dall'art. 152 del codice.
2012
978-88-13-31516-0
AMBIENTE; TERRITORIO; RISORSE IDRICHE; RIFIUTI; DEPURAZIONE
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/10379
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