Il lavoro esamina l’art. 62 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che ha conferito alle stazioni appaltanti, in alcune procedure, la facoltà di contenere il numero degli inviti alle imprese partecipanti alla gara e ritenute idonee, nelle ipotesi in cui tale limitazione appaia giustificata dalla difficoltà o complessità dell’opera, della fornitura o del servizio da aggiudicare. L’istituto può essere applicato nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara e nel dialogo competitivo.

La Forcella

CARACCIOLO LA GROTTERIA, Vincenza
2017-01-01

Abstract

Il lavoro esamina l’art. 62 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che ha conferito alle stazioni appaltanti, in alcune procedure, la facoltà di contenere il numero degli inviti alle imprese partecipanti alla gara e ritenute idonee, nelle ipotesi in cui tale limitazione appaia giustificata dalla difficoltà o complessità dell’opera, della fornitura o del servizio da aggiudicare. L’istituto può essere applicato nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara e nel dialogo competitivo.
2017
2499-6467
lettera invito-procedure ristrette-valutazione
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