Il contributo analizza la pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha risolto affermativamente la questione della compatibilità tra aggravante della cru-deltà e dolo d’impeto. Secondo i giudici, infatti, bisogna tenere distinto tale modo di atteggiarsi dell’elemento soggettivo dalle componenti impulsive della condotta. È l’incidenza di queste ultime che può, eventualmente, portare a escludere l’applicabilità della circostanza, all’esito di una valutazione - da fare, ovviamente, caso per caso -, che tenga conto “delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del do-lo”. La decisione si fonda, da un lato, sulla natura soggettiva “a colpevolezza dolosa” della previsione dell’art. 61, n. 4 c.p., e, dall’altro, su una lettura del “dolo d’impeto” che ne valorizza il mero dato cronologico intercorrente tra il sorgere del proposito criminoso e la sua attrazione. La sentenza offre l’occasione per fare il punto sull’interpretazione dell’art. 61, n. 4, c.p. e per chiarire l’esatto contenuto del dolo d’impeto e del dolo di proposito.

Le Sezioni Unite ‘‘ribadiscono’’ la compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà

LA ROSA, Emanuele
2017-01-01

Abstract

Il contributo analizza la pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha risolto affermativamente la questione della compatibilità tra aggravante della cru-deltà e dolo d’impeto. Secondo i giudici, infatti, bisogna tenere distinto tale modo di atteggiarsi dell’elemento soggettivo dalle componenti impulsive della condotta. È l’incidenza di queste ultime che può, eventualmente, portare a escludere l’applicabilità della circostanza, all’esito di una valutazione - da fare, ovviamente, caso per caso -, che tenga conto “delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del do-lo”. La decisione si fonda, da un lato, sulla natura soggettiva “a colpevolezza dolosa” della previsione dell’art. 61, n. 4 c.p., e, dall’altro, su una lettura del “dolo d’impeto” che ne valorizza il mero dato cronologico intercorrente tra il sorgere del proposito criminoso e la sua attrazione. La sentenza offre l’occasione per fare il punto sull’interpretazione dell’art. 61, n. 4, c.p. e per chiarire l’esatto contenuto del dolo d’impeto e del dolo di proposito.
2017
Dolo ; Circostanze; Omicidio
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
La_Rosa_Dolo_GiurIt17.pdf

non disponibili

Tipologia: Versione Editoriale (PDF)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 742.51 kB
Formato Adobe PDF
742.51 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/1539
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact