Con la recente sentenza n. 119/2015 la Corte costituzionale dichiara illegittima la normativa sul servizio civile nazionale nella parte in cui ne riserva l’accesso ai cittadini italiani. L’importante pronunzia costituisce il punto di partenza per una ricostruzione dell’evoluzione di tale istituto e per l’interpretazione del concetto di “difesa della Patria” alla luce del più ampio dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. In particolare  seguendo il ragionamento di fondo della sentenza commentata – è possibile individuare un vero e proprio diritto di avere doveri, ovvero il diritto di tutti (anche degli stranieri) di assolvere i doveri costituzionali (primo fra tutti quello di solidarietà) anche sulla base di una scelta volontaria e spontanea e, dunque, ricorrendo pure ad istituti specificamente individuati ed organizzati dal legislatore, quale appunto il servizio civile nazionale. L’analisi della vicenda che ha portato alla sentenza n. 119 consente poi di soffermarsi su questioni di tipo processuale non meno importanti, quali: a) la natura giuridica dell’attività svolta dalla Corte di Cassazione in sede di enunciazione d’ufficio del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.; b) la questione, strettamente legata alla prima, relativa alla sua legittimazione a sollevare in tale sede di giudizio la questione di legittimità costituzionale; c) la sorte dell’incidentalità e l’ammissibilità della questione sollevata in tale fase di giudizio; d) il rapporto fra i giudici e la Corte costituzionale nella tutela dei diritti fondamentali, le trasformazioni del ruolo dei giudici ed i paradossi dell’interpretazione adeguatrice.

Il diritto di avere doveri. Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sent. cost. n. 119/2015

RAUTI, Alessio
2015-01-01

Abstract

Con la recente sentenza n. 119/2015 la Corte costituzionale dichiara illegittima la normativa sul servizio civile nazionale nella parte in cui ne riserva l’accesso ai cittadini italiani. L’importante pronunzia costituisce il punto di partenza per una ricostruzione dell’evoluzione di tale istituto e per l’interpretazione del concetto di “difesa della Patria” alla luce del più ampio dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. In particolare  seguendo il ragionamento di fondo della sentenza commentata – è possibile individuare un vero e proprio diritto di avere doveri, ovvero il diritto di tutti (anche degli stranieri) di assolvere i doveri costituzionali (primo fra tutti quello di solidarietà) anche sulla base di una scelta volontaria e spontanea e, dunque, ricorrendo pure ad istituti specificamente individuati ed organizzati dal legislatore, quale appunto il servizio civile nazionale. L’analisi della vicenda che ha portato alla sentenza n. 119 consente poi di soffermarsi su questioni di tipo processuale non meno importanti, quali: a) la natura giuridica dell’attività svolta dalla Corte di Cassazione in sede di enunciazione d’ufficio del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.; b) la questione, strettamente legata alla prima, relativa alla sua legittimazione a sollevare in tale sede di giudizio la questione di legittimità costituzionale; c) la sorte dell’incidentalità e l’ammissibilità della questione sollevata in tale fase di giudizio; d) il rapporto fra i giudici e la Corte costituzionale nella tutela dei diritti fondamentali, le trasformazioni del ruolo dei giudici ed i paradossi dell’interpretazione adeguatrice.
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