L'articolo sostiene la tesi secondo cui nel conflitto tra poteri l'ingresso del terzo, anche nella veste di semplice amicus curiae, è configurabile solo a vantaggio di chi non può riverstire il ruolo di parte: soggetti privati o soggetti pubblici non rientranti tra i poteri dello Stato.Questi ultimi, infatti, sempre che lo considerino opportuno, possono sollevare in qualunque momento conflitto contro un altro potere che sia stato già convenuto in giudizio, sino alla conclusione del medesimo, stante la mancanza di indicazioni normative relative al termine entro il quale è possibile la presentazione del ricorso alla Corte costituzionale.

L’intervento di terzi nel conflitto tra poteri dello Stato

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
1993-01-01

Abstract

L'articolo sostiene la tesi secondo cui nel conflitto tra poteri l'ingresso del terzo, anche nella veste di semplice amicus curiae, è configurabile solo a vantaggio di chi non può riverstire il ruolo di parte: soggetti privati o soggetti pubblici non rientranti tra i poteri dello Stato.Questi ultimi, infatti, sempre che lo considerino opportuno, possono sollevare in qualunque momento conflitto contro un altro potere che sia stato già convenuto in giudizio, sino alla conclusione del medesimo, stante la mancanza di indicazioni normative relative al termine entro il quale è possibile la presentazione del ricorso alla Corte costituzionale.
1993
conflitto tra poteri; corte costituzionale; intervento in giudizio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/7923
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