Nella parte curata da C. Salazar, la nota si sofferma sul debutto, nella giurisprudenza costituzionale, del parametro costituito dall'art. 2, c. 1, d. lgs. n. 266/1992, in base al quale la legislazione regionale e provinciale del TRentino Alto-Adige deve essere adeguata ai princìpi posti dalle leggi statali entro sei mesi dalla pubblicazione. Tale peculiare novità conferma l'esistenza di un regime di separazione tra le fonti, che determina la possibilità dell'impugnazione delle leggi locali in caso di "mancato adeguamento" nei termini previsti.

Ricorsi governativi avverso leggi regionali e provinciali e decreti legge privi di effetti normativi (nota a Corte costituzionale nn. 496 e 172 del 1994). Parr. 2, 3 e 4.

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
1994-01-01

Abstract

Nella parte curata da C. Salazar, la nota si sofferma sul debutto, nella giurisprudenza costituzionale, del parametro costituito dall'art. 2, c. 1, d. lgs. n. 266/1992, in base al quale la legislazione regionale e provinciale del TRentino Alto-Adige deve essere adeguata ai princìpi posti dalle leggi statali entro sei mesi dalla pubblicazione. Tale peculiare novità conferma l'esistenza di un regime di separazione tra le fonti, che determina la possibilità dell'impugnazione delle leggi locali in caso di "mancato adeguamento" nei termini previsti.
1994
Corte costituzionale; giudizio in via principale nel Trentino Alto-Adige; Trentino Alto Adige
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/9436
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