Le Sezioni unite, assumendo che i punti della decisione non investiti dall'annullamento parziale siano irrevocabili, ne stabiliscono l'immediata ricorribilità per errore di fatto; ma la premessa, oltre ad essere controvertibile in sede esegetica, confligge con la stessa giurisprudenza di legittimità e apre la strada a un'anticipazione dell'esecuzione della pena che cozza con l'art. 27, comma 2, Cost.; la conseguenza rende irragionevole la sistematica dei rapporti tra impugnazione straordinaria e giudizio di rinvio.

Annullamento parziale con rinvio e ricorso straordinario

CAPONE, Arturo
2013-01-01

Abstract

Le Sezioni unite, assumendo che i punti della decisione non investiti dall'annullamento parziale siano irrevocabili, ne stabiliscono l'immediata ricorribilità per errore di fatto; ma la premessa, oltre ad essere controvertibile in sede esegetica, confligge con la stessa giurisprudenza di legittimità e apre la strada a un'anticipazione dell'esecuzione della pena che cozza con l'art. 27, comma 2, Cost.; la conseguenza rende irragionevole la sistematica dei rapporti tra impugnazione straordinaria e giudizio di rinvio.
2013
Annullamento con rinvio; Errore di fatto; Ricorso per cassazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/9491
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