Il saggio, riflettendo sulla sent. n. 200/2006 della Corte costituzionale, coglie l'occasione per ragionare, in generale, intorno al ruolo del Capo dello Stato, soffermandosi poi sulla configurazione assunta dalla controfirma ministeriale nell'esperienza repubblicana. Il saggio commenta positivamente la ricostruzione offerta dalla decisione della Consulta, che lega la natura presidenziale del potere di grazia alla funzione squisitamente umanitaria di tale atto di clemenza, in accordo con i princìpi sanciti all'art. 27 Cost. In tale ricostruzione, il ruolo del Ministro resta marginale rispetto alla decisione sull'an della grazia, spettante al solo Capo dello Stato, così che l'eventuale rifiuto della controfirma non può che apparire lesivo delle attribuzioni riservate dalla Costituzione al Presidente. Emerge, in questa luce, la delineazione del ruolo "formale" della controfirma negli atti sostanzialmente presidenziali. Nel caso di specie, ciò significa che essa, oltre a conferire validità all'atto ex art. 89 Cost., espone il Ministro a responsabilità politica esclusivamente con riguardo allo svolgimento dei compiti (istruttori, preparatori ed esecutivi) di sua spettanza.

Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006 sul conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della giustizia in merito al potere di grazia (ovvero: su come il Ministro “rampante” divenne “dimezzato”)

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2008-01-01

Abstract

Il saggio, riflettendo sulla sent. n. 200/2006 della Corte costituzionale, coglie l'occasione per ragionare, in generale, intorno al ruolo del Capo dello Stato, soffermandosi poi sulla configurazione assunta dalla controfirma ministeriale nell'esperienza repubblicana. Il saggio commenta positivamente la ricostruzione offerta dalla decisione della Consulta, che lega la natura presidenziale del potere di grazia alla funzione squisitamente umanitaria di tale atto di clemenza, in accordo con i princìpi sanciti all'art. 27 Cost. In tale ricostruzione, il ruolo del Ministro resta marginale rispetto alla decisione sull'an della grazia, spettante al solo Capo dello Stato, così che l'eventuale rifiuto della controfirma non può che apparire lesivo delle attribuzioni riservate dalla Costituzione al Presidente. Emerge, in questa luce, la delineazione del ruolo "formale" della controfirma negli atti sostanzialmente presidenziali. Nel caso di specie, ciò significa che essa, oltre a conferire validità all'atto ex art. 89 Cost., espone il Ministro a responsabilità politica esclusivamente con riguardo allo svolgimento dei compiti (istruttori, preparatori ed esecutivi) di sua spettanza.
2008
9788814140228
CAPO DELLO STATO; POTERE DI GRAZIA ; MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/10440
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