Lo scritto, ragionando sulla sent. n. 4/2010, con cui la Corte costituzionale ha sancito l'ammissibilità della "preferenza di genere" introdotta nella legge elettorale campana, coglie l'occasione per ripercorrere il cammino compiuto dal giudice delle leggi in tema di azioni positive nella materia elettorale. In particolare, l'A. evidenzia come le modifiche costituzionali apportate agli artt. 51 e 117, c. 7, Cost., abbiano indotto nella Corte un evidente mutamento rispetto alla originaria posizione di chiusura sulle azioni positive in materia elettorale(sent. n. 422/1995). Tuttavia, l'A. segnala come la Corte non abbia del tutto accantonato il suo primo orientamento, con particolare riferimento all'esclusione di "misure volutamente diseguali" nel campo della rappresentanza politica. Ciò, secondo lo scritto, rende molto problematico l'inserimento di norme legislative (statali, oltre che regionali) volte a prevedere vere e proprie "quote rosa" - vale a dire misure espressamente calibrate per favorire il sesso femminile - nell'accesso alle cariche elettive. In ogni caso, non sembra che tale punto fermo negli orientamenti della Consulta costituisca un problema, considerando la modesta portata dei correttivi introdotti dai legislatori regionali, peraltro solo in alcune tra le "nuove" normative che hanno ridisegnato i sistemi elettorali. La stessa "preferenza di genere" costituisce una misura "soft", come del resto è messo in evidenza dalla stessa sent. n. 4/2010 della Corte costituzionale.

Le “quote” inquiete: una nuova pronuncia della Corte costituzionale sulle azioni positive in materia elettorale

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2010-01-01

Abstract

Lo scritto, ragionando sulla sent. n. 4/2010, con cui la Corte costituzionale ha sancito l'ammissibilità della "preferenza di genere" introdotta nella legge elettorale campana, coglie l'occasione per ripercorrere il cammino compiuto dal giudice delle leggi in tema di azioni positive nella materia elettorale. In particolare, l'A. evidenzia come le modifiche costituzionali apportate agli artt. 51 e 117, c. 7, Cost., abbiano indotto nella Corte un evidente mutamento rispetto alla originaria posizione di chiusura sulle azioni positive in materia elettorale(sent. n. 422/1995). Tuttavia, l'A. segnala come la Corte non abbia del tutto accantonato il suo primo orientamento, con particolare riferimento all'esclusione di "misure volutamente diseguali" nel campo della rappresentanza politica. Ciò, secondo lo scritto, rende molto problematico l'inserimento di norme legislative (statali, oltre che regionali) volte a prevedere vere e proprie "quote rosa" - vale a dire misure espressamente calibrate per favorire il sesso femminile - nell'accesso alle cariche elettive. In ogni caso, non sembra che tale punto fermo negli orientamenti della Consulta costituisca un problema, considerando la modesta portata dei correttivi introdotti dai legislatori regionali, peraltro solo in alcune tra le "nuove" normative che hanno ridisegnato i sistemi elettorali. La stessa "preferenza di genere" costituisce una misura "soft", come del resto è messo in evidenza dalla stessa sent. n. 4/2010 della Corte costituzionale.
2010
978-88-495-2087-3
uguaglianza; rappresentanza; azioni positive
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/10486
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