Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oltre a modificare il codice civile, intervenendo sugli assetti organizzativi societari e particolarmente sulle s.r.l., innova l’impianto normativo fallimentare con la previsione di una “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi”. La disciplina dei contratti pendenti non è rimasta immune al processo riformatore de quo, tant’è che il legislatore ha avvertito l’esigenza di cristallizzare gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, chiarendo profili alquanto dibattuti, con l’intento di bilanciare gli interessi del contraente in bonis con quelli della procedura, legittimata a selezionare, in considerazione di una mera valutazione di convenienza economica, quali rapporti negoziali mantenere. Con particolare riferimento ai contratti preliminari, il legislatore, pur non intaccando i principi generali sanciti all’interno della “cornice” contenuta nell’art. 72 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, rubricato “Rapporti pendenti”, provvede alla predisposizione di una disciplina ad hoc, tenendo in considerazione la peculiare natura del contratto in questione e la stretta interconnessione esistente tra la normativa vigente in materia fallimentare e gli artt. 2645 bis - 2932 c.c.
Art. 173. Contratti preliminari / Lazzaro, Carmine. - (2021), pp. 682-694.
Art. 173. Contratti preliminari
carmine lazzaro
2021-01-01
Abstract
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oltre a modificare il codice civile, intervenendo sugli assetti organizzativi societari e particolarmente sulle s.r.l., innova l’impianto normativo fallimentare con la previsione di una “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi”. La disciplina dei contratti pendenti non è rimasta immune al processo riformatore de quo, tant’è che il legislatore ha avvertito l’esigenza di cristallizzare gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, chiarendo profili alquanto dibattuti, con l’intento di bilanciare gli interessi del contraente in bonis con quelli della procedura, legittimata a selezionare, in considerazione di una mera valutazione di convenienza economica, quali rapporti negoziali mantenere. Con particolare riferimento ai contratti preliminari, il legislatore, pur non intaccando i principi generali sanciti all’interno della “cornice” contenuta nell’art. 72 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, rubricato “Rapporti pendenti”, provvede alla predisposizione di una disciplina ad hoc, tenendo in considerazione la peculiare natura del contratto in questione e la stretta interconnessione esistente tra la normativa vigente in materia fallimentare e gli artt. 2645 bis - 2932 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.