Il contributo mette in luce la "modernità" della Costituzione. L'A. muove dalla premessa per cui in ogni momento della storia della Repubblica – se si vuole restare entro le linee portanti del quadro costituzionale – tutte le situazioni costituzionalmente protette devono essere considerate, nel loro insieme, ugualmente imprescindibili per la piena tutela della dignità della persona, come peraltro ha affermato di recente la Corte costituzionale nel pronunciarsi sul complesso e doloroso “caso Ilva” (sent. n. 85/2013). Il bilanciamento reciproco tra i diritti fondamentali o tra alcuni di essi e altri princìpi di rango costituzionale – ad esempio, l'equilibrio finanziario – conduce inevitabilmente alla loro relativizzazione nei singoli casi: ma il canone di ragionevolezza richiede che l'intervento del legislatore non sia calibrato soltanto sull'esigenza di offrire idonee risposte alle istanze di regolazione avanzate dalla realtà nei diversi momenti storici, dovendo esso scegliere, tra le possibili soluzioni che astrattamente potrebbero offrire soluzioni soddisfacenti a tali richieste, quella che tenga conto al meglio di tutti i princìpi costituzionali in gioco e che, proprio per questo, si sforzi di salvaguardare il nucleo essenziale dei diritti fondamentali coinvolti. Solo così si può scongiurare l'eventualità che uno tra di essi diventi “tirannico” nei confronti degli altri, secondo la suggestiva terminologia schmittiana utilizzata dalla Consulta nella sentenza costituzionale ora citata.
La Costituzione, i diritti fondamentali, la crisi: qualcosa di nuovo, anzi d'antico? / Salazar, Carmela Maria Giustina. - (2015), pp. 95-130.
La Costituzione, i diritti fondamentali, la crisi: qualcosa di nuovo, anzi d'antico?
SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2015-01-01
Abstract
Il contributo mette in luce la "modernità" della Costituzione. L'A. muove dalla premessa per cui in ogni momento della storia della Repubblica – se si vuole restare entro le linee portanti del quadro costituzionale – tutte le situazioni costituzionalmente protette devono essere considerate, nel loro insieme, ugualmente imprescindibili per la piena tutela della dignità della persona, come peraltro ha affermato di recente la Corte costituzionale nel pronunciarsi sul complesso e doloroso “caso Ilva” (sent. n. 85/2013). Il bilanciamento reciproco tra i diritti fondamentali o tra alcuni di essi e altri princìpi di rango costituzionale – ad esempio, l'equilibrio finanziario – conduce inevitabilmente alla loro relativizzazione nei singoli casi: ma il canone di ragionevolezza richiede che l'intervento del legislatore non sia calibrato soltanto sull'esigenza di offrire idonee risposte alle istanze di regolazione avanzate dalla realtà nei diversi momenti storici, dovendo esso scegliere, tra le possibili soluzioni che astrattamente potrebbero offrire soluzioni soddisfacenti a tali richieste, quella che tenga conto al meglio di tutti i princìpi costituzionali in gioco e che, proprio per questo, si sforzi di salvaguardare il nucleo essenziale dei diritti fondamentali coinvolti. Solo così si può scongiurare l'eventualità che uno tra di essi diventi “tirannico” nei confronti degli altri, secondo la suggestiva terminologia schmittiana utilizzata dalla Consulta nella sentenza costituzionale ora citata.File | Dimensione | Formato | |
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