Il contributo analizza le norme di alcuni statuti regionali volte a sancire la pari opportunità tra i sessi, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa e degli orientamenti della Coste costituzionale. L'A. muove dalla premessa per cui la discussione sulle azioni positive in favore delle donne si è infittita, nel nostro Paese, in seguito alla modifica “in due tempi” delle norme costituzionali sull’uguaglianza tra i sessi, condotta dapprima attraverso l’inserimento dell’art. 117, c. 7, nel tessuto della riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) e, poi, mediante la revisione del c. 1 dell’art. 51 (l. cost. n. 1/2003). Dinanzi all’attribuzione alle leggi regionali del compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità degli uomini e delle donne nei diversi ambiti della vita pubblica e all’affidamento alla Repubblica della promozione delle pari opportunità tra gli uni e le altre quale presupposto per l’accesso in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive, restano pochi dubbi circa la speciale attenzione che la Carta rivolge alle “questioni di genere”.
Le norme statutarie regionali sulle pari opportunità tra i sessi: dai giudici amministrativi alla Corte costituzionale e ritorno / Salazar, Carmela Maria Giustina. - IV:(2015), pp. 2891-2918.
Le norme statutarie regionali sulle pari opportunità tra i sessi: dai giudici amministrativi alla Corte costituzionale e ritorno
SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2015-01-01
Abstract
Il contributo analizza le norme di alcuni statuti regionali volte a sancire la pari opportunità tra i sessi, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa e degli orientamenti della Coste costituzionale. L'A. muove dalla premessa per cui la discussione sulle azioni positive in favore delle donne si è infittita, nel nostro Paese, in seguito alla modifica “in due tempi” delle norme costituzionali sull’uguaglianza tra i sessi, condotta dapprima attraverso l’inserimento dell’art. 117, c. 7, nel tessuto della riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) e, poi, mediante la revisione del c. 1 dell’art. 51 (l. cost. n. 1/2003). Dinanzi all’attribuzione alle leggi regionali del compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità degli uomini e delle donne nei diversi ambiti della vita pubblica e all’affidamento alla Repubblica della promozione delle pari opportunità tra gli uni e le altre quale presupposto per l’accesso in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive, restano pochi dubbi circa la speciale attenzione che la Carta rivolge alle “questioni di genere”.File | Dimensione | Formato | |
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