Il contributo analizza le norme di alcuni statuti regionali volte a sancire la pari opportunità tra i sessi, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa e degli orientamenti della Coste costituzionale. L'A. muove dalla premessa per cui la discussione sulle azioni positive in favore delle donne si è infittita, nel nostro Paese, in seguito alla modifica “in due tempi” delle norme costituzionali sull’uguaglianza tra i sessi, condotta dapprima attraverso l’inserimento dell’art. 117, c. 7, nel tessuto della riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) e, poi, mediante la revisione del c. 1 dell’art. 51 (l. cost. n. 1/2003). Dinanzi all’attribuzione alle leggi regionali del compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità degli uomini e delle donne nei diversi ambiti della vita pubblica e all’affidamento alla Repubblica della promozione delle pari opportunità tra gli uni e le altre quale presupposto per l’accesso in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive, restano pochi dubbi circa la speciale attenzione che la Carta rivolge alle “questioni di genere”.

Le norme statutarie regionali sulle pari opportunità tra i sessi: dai giudici amministrativi alla Corte costituzionale e ritorno / Salazar, C.M.G.. - IV:(2015), pp. 2891-2918.

Le norme statutarie regionali sulle pari opportunità tra i sessi: dai giudici amministrativi alla Corte costituzionale e ritorno

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2015-01-01

Abstract

Il contributo analizza le norme di alcuni statuti regionali volte a sancire la pari opportunità tra i sessi, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa e degli orientamenti della Coste costituzionale. L'A. muove dalla premessa per cui la discussione sulle azioni positive in favore delle donne si è infittita, nel nostro Paese, in seguito alla modifica “in due tempi” delle norme costituzionali sull’uguaglianza tra i sessi, condotta dapprima attraverso l’inserimento dell’art. 117, c. 7, nel tessuto della riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) e, poi, mediante la revisione del c. 1 dell’art. 51 (l. cost. n. 1/2003). Dinanzi all’attribuzione alle leggi regionali del compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità degli uomini e delle donne nei diversi ambiti della vita pubblica e all’affidamento alla Repubblica della promozione delle pari opportunità tra gli uni e le altre quale presupposto per l’accesso in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive, restano pochi dubbi circa la speciale attenzione che la Carta rivolge alle “questioni di genere”.
2015
Italiano
aa.vv.
IV
S. Mangiameli
Studi in onore di A. D'Atena
2891
2918
27
9788814200434
Giuffrè
MILANO
ITALIA
Comitato scientifico
Art. 3 Cost.; art. 51 Cost.; parità di genere; statuti regionali
Nazionale
info:eu-repo/semantics/bookPart
Salazar, Carmela Maria Giustina
2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
1
268
Le norme statutarie regionali sulle pari opportunità tra i sessi: dai giudici amministrativi alla Corte costituzionale e ritorno / Salazar, C.M.G.. - IV:(2015), pp. 2891-2918.
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