Natural and anthropic disasters (earthquakes, floods, pollution, ...) pose serious risks to the integrity of our artistic and landscape heritage. Man contribute to exacerbate the effects of these disasters. As a rule, it is not a matter of deliberate actions, but of negligence or undervaluation of danger. Conducts that could prove to be worthy of criminal repression. Italian jurisprudence has addressed the issue from the point of view of the protection of individual and collective life and safety. It is necessary to verify the possibility of extending this (fundamental) perspective to the criminal protection of cultural and landscape heritage. The current criminal law does not seem adequate. Save the hypothesis, marginal, in which the fact is committed by the same owner of the asset (Article 733 Criminal Code), the damage is punished only in the presence of intention (Article 635 Criminal Code). This is a gap that should be filled with the introduction of a new crime of damage or destruction of cultural and landscape assets, punishable also as a negligence. Without prejudice to the need for coordination (not always easy) with the principles of culpable liability, the proposed solution would allow for more effective protection.

Disastri naturali e antropici (terremoti, alluvioni, inquinamento, ...) pongono gravi rischi all'integrità del nostro patrimonio artistico e paesaggistico. L'uomo contribuisce ad esacerbare gli effetti di questi disastri. Di norma, non si tratta di azioni deliberate, ma di negligenza o sottovalutazione del pericolo. Condotte che potrebbero rivelarsi degne di repressione criminale. La giurisprudenza italiana ha affrontato la questione dal punto di vista della protezione della vita e della sicurezza individuale e collettiva. È necessario verificare la possibilità di estendere questa prospettiva (fondamentale) alla protezione penale del patrimonio culturale e paesaggistico. L'attuale legge penale non sembra adeguata. Salva l'ipotesi, marginale, in cui il fatto è commesso dallo stesso proprietario del bene (art. 733 cp), il danno è punito solo in presenza di intenzione (art. 635 cp). Questo è un vuoto che dovrebbe essere colmato con l'introduzione di un nuovo crimine di danno o distruzione di beni culturali e paesaggistici, punibile anche come negligenza. Fatta salva la necessità di un coordinamento (non sempre facile) con i principi della responsabilità colposa, la soluzione proposta consentirebbe una protezione più efficace.

Disastri naturali e antropici e tutela penale del patrimonio artistico e paesaggistico

LA ROSA, Emanuele
2018-01-01

Abstract

Natural and anthropic disasters (earthquakes, floods, pollution, ...) pose serious risks to the integrity of our artistic and landscape heritage. Man contribute to exacerbate the effects of these disasters. As a rule, it is not a matter of deliberate actions, but of negligence or undervaluation of danger. Conducts that could prove to be worthy of criminal repression. Italian jurisprudence has addressed the issue from the point of view of the protection of individual and collective life and safety. It is necessary to verify the possibility of extending this (fundamental) perspective to the criminal protection of cultural and landscape heritage. The current criminal law does not seem adequate. Save the hypothesis, marginal, in which the fact is committed by the same owner of the asset (Article 733 Criminal Code), the damage is punished only in the presence of intention (Article 635 Criminal Code). This is a gap that should be filled with the introduction of a new crime of damage or destruction of cultural and landscape assets, punishable also as a negligence. Without prejudice to the need for coordination (not always easy) with the principles of culpable liability, the proposed solution would allow for more effective protection.
2018
9788849236590
Disastri naturali e antropici (terremoti, alluvioni, inquinamento, ...) pongono gravi rischi all'integrità del nostro patrimonio artistico e paesaggistico. L'uomo contribuisce ad esacerbare gli effetti di questi disastri. Di norma, non si tratta di azioni deliberate, ma di negligenza o sottovalutazione del pericolo. Condotte che potrebbero rivelarsi degne di repressione criminale. La giurisprudenza italiana ha affrontato la questione dal punto di vista della protezione della vita e della sicurezza individuale e collettiva. È necessario verificare la possibilità di estendere questa prospettiva (fondamentale) alla protezione penale del patrimonio culturale e paesaggistico. L'attuale legge penale non sembra adeguata. Salva l'ipotesi, marginale, in cui il fatto è commesso dallo stesso proprietario del bene (art. 733 cp), il danno è punito solo in presenza di intenzione (art. 635 cp). Questo è un vuoto che dovrebbe essere colmato con l'introduzione di un nuovo crimine di danno o distruzione di beni culturali e paesaggistici, punibile anche come negligenza. Fatta salva la necessità di un coordinamento (non sempre facile) con i principi della responsabilità colposa, la soluzione proposta consentirebbe una protezione più efficace.
Disastri; colpa; beni culturali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/12857
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