Lo scritto illustra le ragioni dogmatiche nonché le esigenzepolitico-criminali sottese alla introduzione dell’art. 648 ter .1 c.p. inmateria di autoriciclaggio, necessitata dall’irrompere di nuove forme dicriminalità economica che hanno reso evidente la distinguibilità tracondotte a monte e a valle anche se commesse dallo stesso soggetto. Siillustra la irragionevolezza della proposta di mera eliminazione dellaclausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”, per i rischi, daessa implicati, di violazione del principio del ne bis in idem sostanziale,di sproporzione sanzionatoria tra fattispecie a monte e autoriciclaggio, ditrattamenti sanzionatori eccessivi e di aggravio del carico dei processipendenti.Posta la necessità di selezionare i fatti più significativi di impiego diproventi illeciti, l’Autore illustra anche le ragioni che hanno peròsconsigliato la compilazione di un catalogo tassativo di delitti a monte: laopinabilità dei criteri seguiti per la selezione, i conseguenti rischi didisparità di trattamenti e la inaccettabile tendenza a reputare nonnecessaria la imprescindibile prova del delitto “a monte”, giàsperimentata con l’originario testo dell’art. 648 bis c.p. Lo scritto, quindi,apprezza la equilibrata perimetrazione oggettiva della punibilità insitainvece nella soluzione prescelta, sia con la selezione di un gruppo diattività – contesti ben identificabili perché organizzati – economiche,finanziarie, imprenditoriali o speculative , nel cui ambito attribuire rilievopenale al postfatto, sia con la connotazione modale della condotta,comportata dalla espressione “in modo da ostacolare concretamentel’identificazione della provenienza”. Seguono le riflessioni sul versantedell’elemento psicologico, in termini di incompatibilità di un delitto cosìcostruito con il dolo eventuale e le considerazioni di apprezzamento sullaulteriore delimitazione oggettiva del fatto di autoriciclaggio apportata dalcomma 4 con la esclusione delle condotte che comportano una merautilizzazione o un godimento personale del provento illecito.In conclusione l’Autore, oltre ad esaminare anche altri aspetti applicatividella nuova fattispecie in tema di concorso di persone e concorso di reati,evidenzia la plurioffensività della fattispecie di autoriciclaggio cosìcostruita, quale delitto contro l’economia e contro la amministrazionedella giustizia in uno con la autonoma offensività rispetto al delittopresupposto che contribuisce a scongiurare i rischi di violazione del nebis in idem sostanziale.
Una soluzione accettabile. L'autoriciclaggio e le scelte di sistema che ne hanno reso possibile l'introduzione / D'Ascola, Vincenzo Mario Domenico. - (2017), pp. 27-40.
Una soluzione accettabile. L'autoriciclaggio e le scelte di sistema che ne hanno reso possibile l'introduzione
D'ASCOLA, Vincenzo Mario Domenico
2017-01-01
Abstract
Lo scritto illustra le ragioni dogmatiche nonché le esigenzepolitico-criminali sottese alla introduzione dell’art. 648 ter .1 c.p. inmateria di autoriciclaggio, necessitata dall’irrompere di nuove forme dicriminalità economica che hanno reso evidente la distinguibilità tracondotte a monte e a valle anche se commesse dallo stesso soggetto. Siillustra la irragionevolezza della proposta di mera eliminazione dellaclausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”, per i rischi, daessa implicati, di violazione del principio del ne bis in idem sostanziale,di sproporzione sanzionatoria tra fattispecie a monte e autoriciclaggio, ditrattamenti sanzionatori eccessivi e di aggravio del carico dei processipendenti.Posta la necessità di selezionare i fatti più significativi di impiego diproventi illeciti, l’Autore illustra anche le ragioni che hanno peròsconsigliato la compilazione di un catalogo tassativo di delitti a monte: laopinabilità dei criteri seguiti per la selezione, i conseguenti rischi didisparità di trattamenti e la inaccettabile tendenza a reputare nonnecessaria la imprescindibile prova del delitto “a monte”, giàsperimentata con l’originario testo dell’art. 648 bis c.p. Lo scritto, quindi,apprezza la equilibrata perimetrazione oggettiva della punibilità insitainvece nella soluzione prescelta, sia con la selezione di un gruppo diattività – contesti ben identificabili perché organizzati – economiche,finanziarie, imprenditoriali o speculative , nel cui ambito attribuire rilievopenale al postfatto, sia con la connotazione modale della condotta,comportata dalla espressione “in modo da ostacolare concretamentel’identificazione della provenienza”. Seguono le riflessioni sul versantedell’elemento psicologico, in termini di incompatibilità di un delitto cosìcostruito con il dolo eventuale e le considerazioni di apprezzamento sullaulteriore delimitazione oggettiva del fatto di autoriciclaggio apportata dalcomma 4 con la esclusione delle condotte che comportano una merautilizzazione o un godimento personale del provento illecito.In conclusione l’Autore, oltre ad esaminare anche altri aspetti applicatividella nuova fattispecie in tema di concorso di persone e concorso di reati,evidenzia la plurioffensività della fattispecie di autoriciclaggio cosìcostruita, quale delitto contro l’economia e contro la amministrazionedella giustizia in uno con la autonoma offensività rispetto al delittopresupposto che contribuisce a scongiurare i rischi di violazione del nebis in idem sostanziale.File | Dimensione | Formato | |
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