La relazione si interroga sull'attuale "forza" del principio lavorista, anche alla luce delle riforme che hanno condotto alla flessibilizzazione del mercato del lavoro. La relazione intende sottolineare la centralità del "principio lavorista" ai fini della definizione della "identità costituzionale" del nostro Paese. In questa luce, le norme legislative attuative del principio (in particolare, il discorso si sofferma sullo Statuto dei lavoratori), possono subire deroghe e modifiche in pejus, ma solo se esse appaiano ragionevoli, in quanto scaturenti dal bilanciamento con esigenze stringenti ed oggettive connesse all'attuazione di altri princìpi di uguale rango. Pertanto, per il ritorno al passato rispetto alle attuali conquiste legislative - in special modo, per quel che riguarda la tutela contro i licenziamenti illegittimi sancita dall'art. 18 dello Statuto - non appare all'A. sufficiente invocare puramente e semplicemente il rispetto degli obblighi comunitari. L'appartenenza dell'Italia alla Comunità-Unione europea, come è noto, non può infatti determinare la messa in discussione dei princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale e/o l'incisione sull'inviolabilità dei diritti sanciti dalla Carta, tra i quali rientra il "principe dei diritti sociali", il diritto al lavoro.

Il “principio lavorista” nel terzo millennio: il futuro ha un cuore antico? / Salazar, Carmela Maria Giustina. - (2006), pp. 1-24. (Intervento presentato al convegno Lavoro, lavori, uguaglianza. La flessibilità nel diritto del lavoro in trasformazione. Modelli legislativi, dinamiche sociali, diritti (costituzionali) dei lavoratori).

Il “principio lavorista” nel terzo millennio: il futuro ha un cuore antico?

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2006-01-01

Abstract

La relazione si interroga sull'attuale "forza" del principio lavorista, anche alla luce delle riforme che hanno condotto alla flessibilizzazione del mercato del lavoro. La relazione intende sottolineare la centralità del "principio lavorista" ai fini della definizione della "identità costituzionale" del nostro Paese. In questa luce, le norme legislative attuative del principio (in particolare, il discorso si sofferma sullo Statuto dei lavoratori), possono subire deroghe e modifiche in pejus, ma solo se esse appaiano ragionevoli, in quanto scaturenti dal bilanciamento con esigenze stringenti ed oggettive connesse all'attuazione di altri princìpi di uguale rango. Pertanto, per il ritorno al passato rispetto alle attuali conquiste legislative - in special modo, per quel che riguarda la tutela contro i licenziamenti illegittimi sancita dall'art. 18 dello Statuto - non appare all'A. sufficiente invocare puramente e semplicemente il rispetto degli obblighi comunitari. L'appartenenza dell'Italia alla Comunità-Unione europea, come è noto, non può infatti determinare la messa in discussione dei princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale e/o l'incisione sull'inviolabilità dei diritti sanciti dalla Carta, tra i quali rientra il "principe dei diritti sociali", il diritto al lavoro.
2006
88-7847-038-4
Principio lavorista; diritto al lavoro; statuto dei lavoratori
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/13969
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