Lo scritto riflette sul modo in cui le riforme del Titolo V (l. cost. n. 1/1999 e l. cost. n. 3/2001) hanno influito, in primo luogo, sulla discrezionalità/politicità dell'impugnazione in via principale da parte, rispettivamente, degli esecutivi locali e del Governo nazionale. Da questo punto di vista, poco sembra essere mutato rispetto al passato, specie con riguardo alla possibilità che leggi regionali identiche subiscano un trattamento irragionevolmente diverso, potendo - oggi, come già ieri - l'impugnativa governativa rivolgersi solo verso alcune di esse. In questa luce, appare di particolare rilievo la maggior frequenza statistica, rispetto al passato, di impugnazioni in via incidentale delle normative locali. Tale novità, legata all'ampliamento del raggio d'azione della legislazione regionale, può consentire che leggi sfuggite alle maglie del controllo in via d'azione giungano ugualmente sul tavolo della Corte. In secondo luogo, la relazione si interroga sulle possibili implicazioni scaturenti dall'orientamento con il quale la Corte costituzionale ha confermato l'asimmetria, tra Stato e Regioni, in rapporto al diverso regime dei vizi denunciabili, rispettivamente, dall'uno e dalle altre. A tal proposito, la relazione segnala come una novità degna di nota sia costituita, nella giurisprudenza cosituzionale più recente, dall'orientamento tuttora in itinere che sancisce l'ammissione del ricorso regionale "in sostituzione" degli enti locali, avverso leggi statali che appaiano incidere sulle competenze di questi ultimi.

Politicità e asimmetria nel giudizio in via principale: un binomio in evoluzione?

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2011-01-01

Abstract

Lo scritto riflette sul modo in cui le riforme del Titolo V (l. cost. n. 1/1999 e l. cost. n. 3/2001) hanno influito, in primo luogo, sulla discrezionalità/politicità dell'impugnazione in via principale da parte, rispettivamente, degli esecutivi locali e del Governo nazionale. Da questo punto di vista, poco sembra essere mutato rispetto al passato, specie con riguardo alla possibilità che leggi regionali identiche subiscano un trattamento irragionevolmente diverso, potendo - oggi, come già ieri - l'impugnativa governativa rivolgersi solo verso alcune di esse. In questa luce, appare di particolare rilievo la maggior frequenza statistica, rispetto al passato, di impugnazioni in via incidentale delle normative locali. Tale novità, legata all'ampliamento del raggio d'azione della legislazione regionale, può consentire che leggi sfuggite alle maglie del controllo in via d'azione giungano ugualmente sul tavolo della Corte. In secondo luogo, la relazione si interroga sulle possibili implicazioni scaturenti dall'orientamento con il quale la Corte costituzionale ha confermato l'asimmetria, tra Stato e Regioni, in rapporto al diverso regime dei vizi denunciabili, rispettivamente, dall'uno e dalle altre. A tal proposito, la relazione segnala come una novità degna di nota sia costituita, nella giurisprudenza cosituzionale più recente, dall'orientamento tuttora in itinere che sancisce l'ammissione del ricorso regionale "in sostituzione" degli enti locali, avverso leggi statali che appaiano incidere sulle competenze di questi ultimi.
2011
88-14-17280-3
GIudizio in via principale; politicità ; asimmetria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/14526
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