La relazione mira a offrire una lettura del Titolo IV della Costituzione che colga a pieno le implicazioni del collegamento tra l'amministrazione della giustizia e la sovranità popolare (art. 101, c. 1, Cost.), con particolare riferimento al ruolo del pubblico ministero. Il punto di partenza viene individuato nell'inclusione del p. m. in seno all'ordine giudiziario connotato da autonomia e indipendenza rispetto a ogni altro potere (art. 104. c. 1, Cost.)e dalla distinzione dei magistrati solo in base alle funzioni svolte (art. 107, u.c., Cost). In particolare, l'A. ritiene che la norma secondo cui il p. m. gode delle garanzie di indipendenza stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 107, c. 3, Cost.) debba essere letta in coerenza con l'"orizzontalità" che caratterizza l'intera magistratura ordinaria, ferma restando la necessità di garantire l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost). Da qui l'ammissibilità di norme legislative che differenzino le garanzie di indipendenza interna per i pubblici ministeri rispetto a quelle predisposte per i giudici "soggetti soltanto alla legge" (art. 101, c. 2, Cost.), ma solo nella misura in cui tale distinzione - nel bilanciamento tra autonomia e indipendenza della magistratura, per un verso ed efficienza del "servizio giustizia", per l'altro - sia volta a presidiare il corretto esercizio dell'azione penale. Indipendenza (esterna e interna) del p.m. e obbligatorietà dell'azione penale simul stabunt, simul cadent: quest'ultima, peraltro, è punto di convergenza di princìpi basilari dell'ordinamento, come quello di legalità e quello di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, secondo quanto evidenziato nella nota sent. n. 88/1991 della Corte costituzionale. Lo scritto ripercorre poi l'evoluzione legislativa e quella giurisprudenziale relative alla organizzazione delle procure e alla separazione delle carriere. In particolare, il lavoro si sofferma sulle norme della "riforma Castelli" dell'ordinamento giudiziario e sulle ulteriori modifiche apportate dalla "riforma Mastella", senza trascurare gli interventi con i quali il Consiglio superiore della magistratura ha sciolto alcuni nodi dovuti al sovrapporsi caotico delle normative. Nel corso della ricostruzione, l'A. si sforza di offrire una lettura del dettato normativo vigente che sia il più possibile coerente con il disegno costituzionale. Infine, l'A. si interroga sulla conformità a Costituzione degli ulteriori progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario, soffermandosi anche su alcune proposte di revisione costituzionale del Titolo IV.In quest'ultimo caso, la riflessione viene condotta in rapporto alle ricadute sulla prima parte della Costituzione - e perciò, sulla possibile violazione del "nucleo duro" della Carta - che potrebbero derivare dalla introduzione in apicibus della separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
L'organizzazione interna delle procure e la separazione delle carriere / Salazar, Carmela Maria Giustina. - (2010), pp. 179-266. (Intervento presentato al convegno Problemi attuali della giustizia in Italia tenutosi a Napoli nel 8 giugno 2009).
L'organizzazione interna delle procure e la separazione delle carriere
SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2010-01-01
Abstract
La relazione mira a offrire una lettura del Titolo IV della Costituzione che colga a pieno le implicazioni del collegamento tra l'amministrazione della giustizia e la sovranità popolare (art. 101, c. 1, Cost.), con particolare riferimento al ruolo del pubblico ministero. Il punto di partenza viene individuato nell'inclusione del p. m. in seno all'ordine giudiziario connotato da autonomia e indipendenza rispetto a ogni altro potere (art. 104. c. 1, Cost.)e dalla distinzione dei magistrati solo in base alle funzioni svolte (art. 107, u.c., Cost). In particolare, l'A. ritiene che la norma secondo cui il p. m. gode delle garanzie di indipendenza stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 107, c. 3, Cost.) debba essere letta in coerenza con l'"orizzontalità" che caratterizza l'intera magistratura ordinaria, ferma restando la necessità di garantire l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost). Da qui l'ammissibilità di norme legislative che differenzino le garanzie di indipendenza interna per i pubblici ministeri rispetto a quelle predisposte per i giudici "soggetti soltanto alla legge" (art. 101, c. 2, Cost.), ma solo nella misura in cui tale distinzione - nel bilanciamento tra autonomia e indipendenza della magistratura, per un verso ed efficienza del "servizio giustizia", per l'altro - sia volta a presidiare il corretto esercizio dell'azione penale. Indipendenza (esterna e interna) del p.m. e obbligatorietà dell'azione penale simul stabunt, simul cadent: quest'ultima, peraltro, è punto di convergenza di princìpi basilari dell'ordinamento, come quello di legalità e quello di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, secondo quanto evidenziato nella nota sent. n. 88/1991 della Corte costituzionale. Lo scritto ripercorre poi l'evoluzione legislativa e quella giurisprudenziale relative alla organizzazione delle procure e alla separazione delle carriere. In particolare, il lavoro si sofferma sulle norme della "riforma Castelli" dell'ordinamento giudiziario e sulle ulteriori modifiche apportate dalla "riforma Mastella", senza trascurare gli interventi con i quali il Consiglio superiore della magistratura ha sciolto alcuni nodi dovuti al sovrapporsi caotico delle normative. Nel corso della ricostruzione, l'A. si sforza di offrire una lettura del dettato normativo vigente che sia il più possibile coerente con il disegno costituzionale. Infine, l'A. si interroga sulla conformità a Costituzione degli ulteriori progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario, soffermandosi anche su alcune proposte di revisione costituzionale del Titolo IV.In quest'ultimo caso, la riflessione viene condotta in rapporto alle ricadute sulla prima parte della Costituzione - e perciò, sulla possibile violazione del "nucleo duro" della Carta - che potrebbero derivare dalla introduzione in apicibus della separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.