La relazione si interroga sulle dinamiche tra le fonti regionali e quelle nazionali a dieci anni dalla riforma del Titolo V. In particolare, l'A. si sofferma per un verso sul rapporto tra leggi statali e leggi locali e, per l'altro, su quello tra queste ultime e i regolamenti regionali. Con riferimento alle fonti secondarie, ne viene evidenziata l'esigua utilizzazione da parte degli organi regionali e soprattutto viene sottolineato la mancata concretizzazione della novità costituita dai regolamenti "delegati" nelle materie statali (art. 117, c. 6, Cost.). Con riferimento alle leggi regionali, la relazione non può che prendere atto della ridefinizione degli ambiti competenziali in favore del "centro" operata dalla Corte costituzionale, mediante una molteplicità di percorsi:l'invenzione della chiamata in sussidiarietà, l'individuazione di materie "trasversali", il ricorso a largo raggio al "nuovo" criterio della prevalenza (in alternativa a quello di leale cooperazione, chiamato in gioco solo quando il primo non può essere utilizzato), etc. L'A. si sofferma, quindi, sulla speciale attenzione dedicata dalla legislazione locale ai diritti dei "soggetti deboli" (categoria talvolta richiamata anche negli statuti), specie in seguito al consolidarsi degli orientamenti della Corte costituzionale che sanciscono l'ascrizione alla potestà residuale della "materia" dei servizi sociali: su tale ambito si appunta, infatti, il maggior numero di interventi legislativi locali. Del resto,la stessa Costituzione richiede espressamente ai legislatori regionali l'adozione di interventi riequilibratori in favore dei "soggetti deboli" per antonomasia, le donne (art. 117, c. 7, Cost.) L'ultima parte della relazione è pertanto rivolta a esaminare quale riscontro abbia trovato tale compito nei singoli ordinamenti regionali, in particolare nella legislazione elettorale e nelle norme statutarie in materia di forma di governo.

Dieci anni dopo la riforma del Titolo V: il “ruolo” delle fonti regionali / Salazar, Carmela Maria Giustina. - (2012), pp. 70.201-70.270. (Intervento presentato al convegno Il regionalismo italiano dall'unità alla Costituzione e alla sua riforma tenutosi a Roma nel 20-21-22 ottobre 2011).

Dieci anni dopo la riforma del Titolo V: il “ruolo” delle fonti regionali

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2012-01-01

Abstract

La relazione si interroga sulle dinamiche tra le fonti regionali e quelle nazionali a dieci anni dalla riforma del Titolo V. In particolare, l'A. si sofferma per un verso sul rapporto tra leggi statali e leggi locali e, per l'altro, su quello tra queste ultime e i regolamenti regionali. Con riferimento alle fonti secondarie, ne viene evidenziata l'esigua utilizzazione da parte degli organi regionali e soprattutto viene sottolineato la mancata concretizzazione della novità costituita dai regolamenti "delegati" nelle materie statali (art. 117, c. 6, Cost.). Con riferimento alle leggi regionali, la relazione non può che prendere atto della ridefinizione degli ambiti competenziali in favore del "centro" operata dalla Corte costituzionale, mediante una molteplicità di percorsi:l'invenzione della chiamata in sussidiarietà, l'individuazione di materie "trasversali", il ricorso a largo raggio al "nuovo" criterio della prevalenza (in alternativa a quello di leale cooperazione, chiamato in gioco solo quando il primo non può essere utilizzato), etc. L'A. si sofferma, quindi, sulla speciale attenzione dedicata dalla legislazione locale ai diritti dei "soggetti deboli" (categoria talvolta richiamata anche negli statuti), specie in seguito al consolidarsi degli orientamenti della Corte costituzionale che sanciscono l'ascrizione alla potestà residuale della "materia" dei servizi sociali: su tale ambito si appunta, infatti, il maggior numero di interventi legislativi locali. Del resto,la stessa Costituzione richiede espressamente ai legislatori regionali l'adozione di interventi riequilibratori in favore dei "soggetti deboli" per antonomasia, le donne (art. 117, c. 7, Cost.) L'ultima parte della relazione è pertanto rivolta a esaminare quale riscontro abbia trovato tale compito nei singoli ordinamenti regionali, in particolare nella legislazione elettorale e nelle norme statutarie in materia di forma di governo.
2012
88-14-17446-6
Titolo V; sistema delle fonti; ordinamento multilivello
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/17034
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