Abstract: << Lo studio considera l'intreccio fra: 1) l’imposta di registro sui trasferimenti di fabbricati con riguardo alle varie tipologie di destinazione ed all’impiego o meno del metodo catastale e 2) la tassazione mediante l’imposta sul valore aggiunto degli stessi fabbricati, con riguardo ad operatori soggetti ad IVA. L’analisi si sofferma sui mutamenti intervenuti con il Decreto Bersani del luglio 2006 e successive modificazioni che hanno comportato: A) un'espansione dei trasferimenti sottoposti ad imposta di registro anziché sul valore aggiunto; B) una restrizione della possibilità, per l’acquirente, di fare la registrazione dell’atto al valore catastale. In parecchi casi ora il contribuente deve dichiarare il valore effettivo, controllato mediante il cosiddetto “valore normale” di mercato, stimato dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate. Il saggio, soffermandosi mediante una matrice sulle varie ipotesi, tende a dimostrare che un buon coordinamento tra i due tributi, sin quando l'imposta di registro è al 10%, risulta quasi impossibile. La vera soluzione consisterebbe in una sostanziale: 1) riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro; 2) e nella massima espansione della tassazione mediante l'imposta sul valore aggiunto>

Considerazioni sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari / Mantovani, Michela. - (2008). (Intervento presentato al convegno XX conferenza SIEP Società italiana di economia pubblica tenutosi a Pavia nel 25-26 settembre).

Considerazioni sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari

MANTOVANI, Michela
2008-01-01

Abstract

Abstract: << Lo studio considera l'intreccio fra: 1) l’imposta di registro sui trasferimenti di fabbricati con riguardo alle varie tipologie di destinazione ed all’impiego o meno del metodo catastale e 2) la tassazione mediante l’imposta sul valore aggiunto degli stessi fabbricati, con riguardo ad operatori soggetti ad IVA. L’analisi si sofferma sui mutamenti intervenuti con il Decreto Bersani del luglio 2006 e successive modificazioni che hanno comportato: A) un'espansione dei trasferimenti sottoposti ad imposta di registro anziché sul valore aggiunto; B) una restrizione della possibilità, per l’acquirente, di fare la registrazione dell’atto al valore catastale. In parecchi casi ora il contribuente deve dichiarare il valore effettivo, controllato mediante il cosiddetto “valore normale” di mercato, stimato dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate. Il saggio, soffermandosi mediante una matrice sulle varie ipotesi, tende a dimostrare che un buon coordinamento tra i due tributi, sin quando l'imposta di registro è al 10%, risulta quasi impossibile. La vera soluzione consisterebbe in una sostanziale: 1) riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro; 2) e nella massima espansione della tassazione mediante l'imposta sul valore aggiunto>
2008
beni immobili, imposta trasferimento, IVA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/19635
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