Una puntuale indagine sulla odierna politica legislativa in materia penale evidenzia una netta tendenza a semplifica¬re l'accertamento giudiziale, spesso rendendo sommaria una prova asseritamente ritenuta d'ostacolo al primario obietti¬vo della efficienza repressiva. Ciò avviene in linea con le diffuse spinte general-preventive provenienti dalla società civile, sovente recepite in modo acritico da un legislatore emotivo e tutt’altro che politicamente disinteressato. Il fenomeno appena descritto si rende possibile attraverso la creazione di fattispecie incrimi¬natrici assolutamente indeterminate, ossia prive di elementi tali da far sì che il pubblico ministero prima e il giudice poi debbano porsi, ognuno per la parte di propria competenza, un serio problema di assolvimen¬to dell'onere probatorio e di motivazione. Si allude a quei reati che potremmo definire senza prova, dal momento che essi non si prestano, proprio a cagione della loro inconsistenza contenu¬tistica, a essere provati in giudizio. Si tratta cioè di fattispecie impoverite a tal punto da lasciare soltanto intravedere i profili di disvalore che avrebbero dovuto contrassegnarle ove si fosse inteso dar corso a un'attività legislativa attenta a trasferire all'interno del diritto penale quei principi costituzio¬nali che ne delineano lo statuto. In altri termini, il legi¬slatore, affatto deliberatamente, rinuncia in tal modo a far emergere le note di reale materialità, determinatezza e offensività del reato, affidando il governo del diritto penale all'ordine giudiziario. Il tutto a fronte di una giurisprudenza che spesso non esita a portare a compimento quel processo di impoverimento del modello legale già avviato a monte dal legislatore, nel solco di una vera e propria sinergia al ribasso che denota un evidente scarto tra il volto attuale del sistema penale e i principi – anche costituzionali – che dovrebbero invece qualificarlo. Accanto ai più noti e tradizionali fenomeni di impoverimento della fattispecie penale di marca legislativa, ovvero di marca legislativo-giudiziaria, nei quali la logica di svuotamento della tipicità penale e quindi di semplificazione probato¬ria contraddistingue già l'azione del legislatore, ecco allora emergere anche ipotesi di impoverimento autonomamente realizzate da una giurispru¬denza ampiamente permeata da una ideologia efficientista, che si traducono in autentiche mutilazioni della struttura di parecchie fatti¬specie legali. D’altronde, ragionando sul versante del diritto processuale penale, è invitabile che in questo contesto anche la prova del reato venga privata di ogni pregnanza e significatività penalistica. A venire in gioco, infatti, non sarà più soltanto la carenza di elementi significativi di fattispecie, ma adesso anche la esclusione di ogni difficoltà probatoria. Passaggio emblematico, questo, di un diritto penale spiccio, privo di reali filtri selettivi e quindi inesorabil¬mente votato alla condanna.Un processo penale som¬mario, infatti, renderà l'illecito penale una entità assolutamente impal¬pabile, proprio perché, attraverso presunzioni di ogni genere e la ulte¬riore, connessa svalutazione dell'obbligo di accertare la responsabilità penale, ogni reato risulterà svuotato di ogni contenuto, prestando così il fianco ad una generalizzata logica del sospet¬to e della prevenzione generale “ad ogni costo”.

IMPOVERIMENTO DELLA FATTISPECIE E RESPONSABILITà PENALE "SENZA PROVA"

D'ASCOLA, Vincenzo Mario Domenico
2008-01-01

Abstract

Una puntuale indagine sulla odierna politica legislativa in materia penale evidenzia una netta tendenza a semplifica¬re l'accertamento giudiziale, spesso rendendo sommaria una prova asseritamente ritenuta d'ostacolo al primario obietti¬vo della efficienza repressiva. Ciò avviene in linea con le diffuse spinte general-preventive provenienti dalla società civile, sovente recepite in modo acritico da un legislatore emotivo e tutt’altro che politicamente disinteressato. Il fenomeno appena descritto si rende possibile attraverso la creazione di fattispecie incrimi¬natrici assolutamente indeterminate, ossia prive di elementi tali da far sì che il pubblico ministero prima e il giudice poi debbano porsi, ognuno per la parte di propria competenza, un serio problema di assolvimen¬to dell'onere probatorio e di motivazione. Si allude a quei reati che potremmo definire senza prova, dal momento che essi non si prestano, proprio a cagione della loro inconsistenza contenu¬tistica, a essere provati in giudizio. Si tratta cioè di fattispecie impoverite a tal punto da lasciare soltanto intravedere i profili di disvalore che avrebbero dovuto contrassegnarle ove si fosse inteso dar corso a un'attività legislativa attenta a trasferire all'interno del diritto penale quei principi costituzio¬nali che ne delineano lo statuto. In altri termini, il legi¬slatore, affatto deliberatamente, rinuncia in tal modo a far emergere le note di reale materialità, determinatezza e offensività del reato, affidando il governo del diritto penale all'ordine giudiziario. Il tutto a fronte di una giurisprudenza che spesso non esita a portare a compimento quel processo di impoverimento del modello legale già avviato a monte dal legislatore, nel solco di una vera e propria sinergia al ribasso che denota un evidente scarto tra il volto attuale del sistema penale e i principi – anche costituzionali – che dovrebbero invece qualificarlo. Accanto ai più noti e tradizionali fenomeni di impoverimento della fattispecie penale di marca legislativa, ovvero di marca legislativo-giudiziaria, nei quali la logica di svuotamento della tipicità penale e quindi di semplificazione probato¬ria contraddistingue già l'azione del legislatore, ecco allora emergere anche ipotesi di impoverimento autonomamente realizzate da una giurispru¬denza ampiamente permeata da una ideologia efficientista, che si traducono in autentiche mutilazioni della struttura di parecchie fatti¬specie legali. D’altronde, ragionando sul versante del diritto processuale penale, è invitabile che in questo contesto anche la prova del reato venga privata di ogni pregnanza e significatività penalistica. A venire in gioco, infatti, non sarà più soltanto la carenza di elementi significativi di fattispecie, ma adesso anche la esclusione di ogni difficoltà probatoria. Passaggio emblematico, questo, di un diritto penale spiccio, privo di reali filtri selettivi e quindi inesorabil¬mente votato alla condanna.Un processo penale som¬mario, infatti, renderà l'illecito penale una entità assolutamente impal¬pabile, proprio perché, attraverso presunzioni di ogni genere e la ulte¬riore, connessa svalutazione dell'obbligo di accertare la responsabilità penale, ogni reato risulterà svuotato di ogni contenuto, prestando così il fianco ad una generalizzata logica del sospet¬to e della prevenzione generale “ad ogni costo”.
2008
978-88-89955-73-4
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/20620
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