Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si colloca tra le esigenze dell’impresa e l’interesse alla stabilità del rapporto di lavoro. Il legislatore gode di una certa discrezionalità nel fissare i presupposti di legittimo ricorso al licenziamento economico; ciò spiega perché lo studio di tale fattispecie è necessario per definire il grado di tutela riconosciuto dall’ordinamento alla stabilità nel rapporto di lavoro. L’effettivo grado di stabilità può essere individuato solo attraverso lo studio dei presupposti che consentono la legittima intimazione del licenziamento per giustificato motivo economico. Le ultime riforme non hanno introdotto novità di rilievo nella definizione delle fattispecie di licenziamento e, pertanto, è stato necessario porre alla base dello studio, sulla normativa che fissa i presupposti di ricorso al licenziamento economico, l’osservazione del modo in cui viene applicata dal giudice. La nozione di licenziamento per motivi economici rinvia a concetti aperti: la produzione, l’organizzazione, l’iniziativa economica, che presentano un contenuto variabile, la cui definizione è demandata all’autorità giudicante. Il giudice diviene interprete del conflitto tra la norma generale del giustificato motivo oggettivo e la libertà di iniziativa economica privata, da dirimere senza contraddire il principio costituzionale dell’insindacabilità delle scelte datoriali. Lo studio ha mostrato che l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e quello dell’impresa all’adozione delle modifiche e degli atti di gestione del rapporto di lavoro oscillano dietro diverse declinazioni, che riflettono i mutamenti del contesto storico-sociale di riferimento, dal quale non rimangono escluse scelte valoriali. I dati raccolti, infine, sono stati utilizzati per delineare il contenuto della fattispecie analizzata (anche alla luce delle ultime riforme), al fine di cristallizzare, o meno, la sua collocazione sistematica nell’ambito degli strumenti ordinari di gestione fisiologica delle risorse umane (rectius: flessibilità in uscita).

Licenziamento per motivi economici: sindacato giudiziale e limiti all’esercizio del potere di recesso / Panuccio, Emilia Adele. - (2018 Oct 30).

Licenziamento per motivi economici: sindacato giudiziale e limiti all’esercizio del potere di recesso

PANUCCIO, Emilia Adele
2018-10-30

Abstract

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si colloca tra le esigenze dell’impresa e l’interesse alla stabilità del rapporto di lavoro. Il legislatore gode di una certa discrezionalità nel fissare i presupposti di legittimo ricorso al licenziamento economico; ciò spiega perché lo studio di tale fattispecie è necessario per definire il grado di tutela riconosciuto dall’ordinamento alla stabilità nel rapporto di lavoro. L’effettivo grado di stabilità può essere individuato solo attraverso lo studio dei presupposti che consentono la legittima intimazione del licenziamento per giustificato motivo economico. Le ultime riforme non hanno introdotto novità di rilievo nella definizione delle fattispecie di licenziamento e, pertanto, è stato necessario porre alla base dello studio, sulla normativa che fissa i presupposti di ricorso al licenziamento economico, l’osservazione del modo in cui viene applicata dal giudice. La nozione di licenziamento per motivi economici rinvia a concetti aperti: la produzione, l’organizzazione, l’iniziativa economica, che presentano un contenuto variabile, la cui definizione è demandata all’autorità giudicante. Il giudice diviene interprete del conflitto tra la norma generale del giustificato motivo oggettivo e la libertà di iniziativa economica privata, da dirimere senza contraddire il principio costituzionale dell’insindacabilità delle scelte datoriali. Lo studio ha mostrato che l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e quello dell’impresa all’adozione delle modifiche e degli atti di gestione del rapporto di lavoro oscillano dietro diverse declinazioni, che riflettono i mutamenti del contesto storico-sociale di riferimento, dal quale non rimangono escluse scelte valoriali. I dati raccolti, infine, sono stati utilizzati per delineare il contenuto della fattispecie analizzata (anche alla luce delle ultime riforme), al fine di cristallizzare, o meno, la sua collocazione sistematica nell’ambito degli strumenti ordinari di gestione fisiologica delle risorse umane (rectius: flessibilità in uscita).
30-ott-2018
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
FONTANA, Giorgio
MANGANARO, Francesco
Doctoral Thesis
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/63500
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