Il rapporto tra le misure di prevenzione patrimoniali e le procedure concorsuali costituisce uno degli aspetti più delicati, e per certi versi controversi, della disciplina antimafia in ragione delle differenti finalità che le due misure perseguono, delle ripercussioni sui terzi di buona fede, e del difficile coordinamento tra le diverse discipline. Prima dell’introduzione del codice antimafia, la legge 31 maggio 1965 n. 575 non prevedeva strumenti di tutela in favore dei terzi creditori di imprese sequestrate, men che meno di imprese fallite e assoggettate a sequestro. In assenza di regolamentazione specifica, il dibattito si è concentrato sulla prevalenza del fallimento rispetto alla misura di prevenzione o viceversa, non essendo in dubbio che le due procedure potessero coesistere. Sotto il profilo strettamente operativo, nei Tribunali si era consolidata la prassi secondo cui l’amministratore giudiziario, selezionate le posizioni essenziali alla sopravvivenza dell’attività aziendale, si rivolgeva al Giudice delegato affinchè autorizzasse il pagamento (anche parziale) dei crediti ante sequestro. Si trattava di prassi virtuose, attivate da Giudici delegati coraggiosi e avveduti per affrontare questioni di natura pratica funzionale alla ripresa aziendale. E’ di tutta evidenza che tale azione si poneva in contrasto con l’ordine legittimo dei creditori che, in tal modo, veniva disatteso, ed esponeva Giudici delegati ed amministratori giudiziari all’accusa di rendersi veicoli inconsapevoli di bancarotte preferenziali. Con l’introduzione del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 cd Codice antimafia viene disciplinata specificamente la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione e si ha la regolamentazione della disciplina dei rapporti pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro. Gli articoli 63, 64 e 65, dedicati proprio al rapporto tra misure di prevenzione e procedure concorsuali, confermano il principio elaborato dalla giurisprudenza della prevalenza dell’interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia, rispetto a quello privatistico della par condicio creditorum e quindi della prevalenza della misura di prevenzione rispetto alle procedure concorsuali. Il sistema del codice antimafia – con riferimento alla tematica in esame - ha posto sin da subito problemi interpretativi e ricorrenti dubbi sull’ammissibilità del ricorso all’analogia con la disciplina fallimentare, inducendo il Legislatore ad intervenire con una riforma di “aggiustamento” del d.lgs 159/11 che ha introdotto importanti novità in merito alla disciplina della tutela dei terzi anche con riferimento al rapporto tra le procedure di prevenzione e concorsuali. I dati acquisiti dalla ricerca svolta hanno dunque consentito di individuare le criticità che l’applicazione della disciplina antimafia produce nei rapporti fra le procedure. Tali risultati sono stati utilizzati per verificare l’esaustività e l’efficacia delle soluzioni indicate dal Legislatore con il nuovo codice antimafia.

Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali / Scotto, Fabrizio. - (2018 Oct 30).

Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali

2018-10-30

Abstract

Il rapporto tra le misure di prevenzione patrimoniali e le procedure concorsuali costituisce uno degli aspetti più delicati, e per certi versi controversi, della disciplina antimafia in ragione delle differenti finalità che le due misure perseguono, delle ripercussioni sui terzi di buona fede, e del difficile coordinamento tra le diverse discipline. Prima dell’introduzione del codice antimafia, la legge 31 maggio 1965 n. 575 non prevedeva strumenti di tutela in favore dei terzi creditori di imprese sequestrate, men che meno di imprese fallite e assoggettate a sequestro. In assenza di regolamentazione specifica, il dibattito si è concentrato sulla prevalenza del fallimento rispetto alla misura di prevenzione o viceversa, non essendo in dubbio che le due procedure potessero coesistere. Sotto il profilo strettamente operativo, nei Tribunali si era consolidata la prassi secondo cui l’amministratore giudiziario, selezionate le posizioni essenziali alla sopravvivenza dell’attività aziendale, si rivolgeva al Giudice delegato affinchè autorizzasse il pagamento (anche parziale) dei crediti ante sequestro. Si trattava di prassi virtuose, attivate da Giudici delegati coraggiosi e avveduti per affrontare questioni di natura pratica funzionale alla ripresa aziendale. E’ di tutta evidenza che tale azione si poneva in contrasto con l’ordine legittimo dei creditori che, in tal modo, veniva disatteso, ed esponeva Giudici delegati ed amministratori giudiziari all’accusa di rendersi veicoli inconsapevoli di bancarotte preferenziali. Con l’introduzione del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 cd Codice antimafia viene disciplinata specificamente la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione e si ha la regolamentazione della disciplina dei rapporti pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro. Gli articoli 63, 64 e 65, dedicati proprio al rapporto tra misure di prevenzione e procedure concorsuali, confermano il principio elaborato dalla giurisprudenza della prevalenza dell’interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia, rispetto a quello privatistico della par condicio creditorum e quindi della prevalenza della misura di prevenzione rispetto alle procedure concorsuali. Il sistema del codice antimafia – con riferimento alla tematica in esame - ha posto sin da subito problemi interpretativi e ricorrenti dubbi sull’ammissibilità del ricorso all’analogia con la disciplina fallimentare, inducendo il Legislatore ad intervenire con una riforma di “aggiustamento” del d.lgs 159/11 che ha introdotto importanti novità in merito alla disciplina della tutela dei terzi anche con riferimento al rapporto tra le procedure di prevenzione e concorsuali. I dati acquisiti dalla ricerca svolta hanno dunque consentito di individuare le criticità che l’applicazione della disciplina antimafia produce nei rapporti fra le procedure. Tali risultati sono stati utilizzati per verificare l’esaustività e l’efficacia delle soluzioni indicate dal Legislatore con il nuovo codice antimafia.
30-ott-2018
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
FABBIO, Philipp
MANGANARO, Francesco
Doctoral Thesis
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/64144
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