Nel passaggio da una dimensione tipicamente locale dei prodotti dell’agricoltura e dell’agroalimentare ad una globale, il consumatore, da soggetto passivo del processo produttivo, è diventato soggetto attivo con un crescente potere discrezionale e di indirizzo. In questo nuovo mercato globale in cui si parla di “scambi senza accordo”, la diffusione di informazioni non solo garantisce trasparenza e chiarezza ma si rivela uno strumento adeguato per tutelare i consumatori, fornendo loro la possibilità di effettuare, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, scelte libere e consapevoli. L’etichettatura è -per l’appunto- lo strumento attraverso cui veicolare le informazioni dal produttore al consumatore con lo scopo di realizzare -tra l’altro- l’obiettivo della rintracciabilità, ovvero di quel percorso a ritroso che consente di risalire dal prodotto fino alla materia e/o materie prime da cui è stato ricavato. Più precisamente, il consumatore deve ottenere informazioni che non solo attestino la sicurezza dell’alimento ma che lo pongano anche nella condizione di scegliere -tra più prodotti- quello di qualità; il che avviene proprio nell’etichetta che svolge così una duplice funzione informativa oltre che distintiva. L’etichetta si incorpora con il prodotto e ciò che in questa deve essere riportato acquisisce -a tutti gli effetti- valenza di regola tecnica, con la conseguenza che la circolazione degli alimenti etichettati incide inevitabilmente sulla concorrenza. Tanto è vero che se i singoli Stati membri prescrivessero ciascuno norme e/o indicazioni obbligatorie diverse in materia di etichettatura, questo costituirebbe evidentemente un ostacolo tecnico agli scambi. Da qui la necessità di disciplinare l’etichetta, o, meglio, il suo contenuto, sulla base di disposizioni equivalenti, risultato di una normativa di armonizzazione delle legislazioni nazionali che la stessa Comunità ha emanato. Dopo avere tracciato un breve excursus sulle origini dell’etichetta di alimenti e bevande sia nel diritto interno sia in quello comunitario, si affronta la disciplina dell’etichettatura degli OGM, degli allergeni, di prodotti destinati a particolari categorie di consumatori, di prodotti tipici e tradizionali, di quelli biologici, dei vini di qualità, per concludere con una ricostruzione sistematica dell’etichettatura volta ad individuare la funzione e la natura giuridica.

La disciplina giuridica dell'etichettatura degli alimenti / Saija, Roberto. - III:(2011), pp. 493-532.

La disciplina giuridica dell'etichettatura degli alimenti

SAIJA, ROBERTO
2011-01-01

Abstract

Nel passaggio da una dimensione tipicamente locale dei prodotti dell’agricoltura e dell’agroalimentare ad una globale, il consumatore, da soggetto passivo del processo produttivo, è diventato soggetto attivo con un crescente potere discrezionale e di indirizzo. In questo nuovo mercato globale in cui si parla di “scambi senza accordo”, la diffusione di informazioni non solo garantisce trasparenza e chiarezza ma si rivela uno strumento adeguato per tutelare i consumatori, fornendo loro la possibilità di effettuare, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, scelte libere e consapevoli. L’etichettatura è -per l’appunto- lo strumento attraverso cui veicolare le informazioni dal produttore al consumatore con lo scopo di realizzare -tra l’altro- l’obiettivo della rintracciabilità, ovvero di quel percorso a ritroso che consente di risalire dal prodotto fino alla materia e/o materie prime da cui è stato ricavato. Più precisamente, il consumatore deve ottenere informazioni che non solo attestino la sicurezza dell’alimento ma che lo pongano anche nella condizione di scegliere -tra più prodotti- quello di qualità; il che avviene proprio nell’etichetta che svolge così una duplice funzione informativa oltre che distintiva. L’etichetta si incorpora con il prodotto e ciò che in questa deve essere riportato acquisisce -a tutti gli effetti- valenza di regola tecnica, con la conseguenza che la circolazione degli alimenti etichettati incide inevitabilmente sulla concorrenza. Tanto è vero che se i singoli Stati membri prescrivessero ciascuno norme e/o indicazioni obbligatorie diverse in materia di etichettatura, questo costituirebbe evidentemente un ostacolo tecnico agli scambi. Da qui la necessità di disciplinare l’etichetta, o, meglio, il suo contenuto, sulla base di disposizioni equivalenti, risultato di una normativa di armonizzazione delle legislazioni nazionali che la stessa Comunità ha emanato. Dopo avere tracciato un breve excursus sulle origini dell’etichetta di alimenti e bevande sia nel diritto interno sia in quello comunitario, si affronta la disciplina dell’etichettatura degli OGM, degli allergeni, di prodotti destinati a particolari categorie di consumatori, di prodotti tipici e tradizionali, di quelli biologici, dei vini di qualità, per concludere con una ricostruzione sistematica dell’etichettatura volta ad individuare la funzione e la natura giuridica.
2011
978-88-5980550-2
etichettatura; informazione; nutrizionale; tutela; consumatore medio; salute; sicurezza alimentare; allergeni; marchi DOP; OGM; vini; agricoltura biologica
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/13175
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