Il lavoro si propone di esaminare le ragioni e le finalità del termine previsto dal decreto legge n. 28 del 2020 per il deposito dell’istanza di discussione orale della causa. Dopo aver evidenziato i riflessi che la normativa emergenziale produce sui principi dell’oralità e della pubblicità del processo, si conclude nel senso di ritenere il termine non perentorio. La ratio e la finalità sono quelle di garantire l’organizzazione dell’udienza in modalità telematica, e non quella di regolare il contraddittorio.

EMERGENZA COVID-19: TERMINE “NON PERENTORIO” PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI DISCUSSIONE ORALE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Antonino Mazza Laboccetta
2021-01-01

Abstract

Il lavoro si propone di esaminare le ragioni e le finalità del termine previsto dal decreto legge n. 28 del 2020 per il deposito dell’istanza di discussione orale della causa. Dopo aver evidenziato i riflessi che la normativa emergenziale produce sui principi dell’oralità e della pubblicità del processo, si conclude nel senso di ritenere il termine non perentorio. La ratio e la finalità sono quelle di garantire l’organizzazione dell’udienza in modalità telematica, e non quella di regolare il contraddittorio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/134287
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