Il lavoro si propone di evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, è vero che il controllo effettuato in sede di registrazione non interviene, come previsto dalle direttive (UE) 2009/101 e 2017/1132, «all’atto della costituzione» e, quindi, in un momento preventivo, ma è anche vero che l’ottica nella quale il legislatore, con l’art. 4, comma 10-bis, del d.l. n. 3 del 2015, si è mosso è quella di favorire, in via derogatoria rispetto all’art. 2463 c.c., la nascita delle start-up innovative attraverso l’introduzione di una modalità di costituzione alternativa rispetto a quella ordinaria, e più snella. L’ipotesi derogatoria, introdotta dal legislatore, giustifica l’eliminazione del controllo preventivo notarile e il suo spostamento nella fase della registrazione della società. Il lavoro esamina, inoltre, gli effetti derivanti dalla sentenza sulle start-up non costituite nella forma dell’atto pubblico. Al fine di evitare la nullità degli atti costitutivi e degli statuti, è intervenuto il legislatore con l’art. 39-septies del d.l. n. 77 del 2021 che, confermando la validità delle start-up costituite in via telematica, sembra dare all’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 una lettura conforme alle direttive.
START-UP INNOVATIVE NON COSTITUITE CON ATTO PUBBLICO: QUALI EFFETTI DOPO LA SENTENZA N. 2643 DEL 2021 DEL CONSIGLIO DI STATO? / MAZZA LABOCCETTA, Antonino. - In: DIRITTO DI INTERNET. - ISSN 2612-4491. - 4(2021), pp. 763-773.
START-UP INNOVATIVE NON COSTITUITE CON ATTO PUBBLICO: QUALI EFFETTI DOPO LA SENTENZA N. 2643 DEL 2021 DEL CONSIGLIO DI STATO?
Antonino Mazza Laboccetta
2021-01-01
Abstract
Il lavoro si propone di evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, è vero che il controllo effettuato in sede di registrazione non interviene, come previsto dalle direttive (UE) 2009/101 e 2017/1132, «all’atto della costituzione» e, quindi, in un momento preventivo, ma è anche vero che l’ottica nella quale il legislatore, con l’art. 4, comma 10-bis, del d.l. n. 3 del 2015, si è mosso è quella di favorire, in via derogatoria rispetto all’art. 2463 c.c., la nascita delle start-up innovative attraverso l’introduzione di una modalità di costituzione alternativa rispetto a quella ordinaria, e più snella. L’ipotesi derogatoria, introdotta dal legislatore, giustifica l’eliminazione del controllo preventivo notarile e il suo spostamento nella fase della registrazione della società. Il lavoro esamina, inoltre, gli effetti derivanti dalla sentenza sulle start-up non costituite nella forma dell’atto pubblico. Al fine di evitare la nullità degli atti costitutivi e degli statuti, è intervenuto il legislatore con l’art. 39-septies del d.l. n. 77 del 2021 che, confermando la validità delle start-up costituite in via telematica, sembra dare all’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 una lettura conforme alle direttive.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.