Lo scritto analizza l'istituto della circolazione del diritto all'aiuto, attribuito agli agricoltori europei prima dalla riforma Fishler (reg. 1782/2003) e poi confermato dal reg. 73/2009. Con questi provvedimenti essi sono stati messi in grado di sfruttare una serie di importanti novità offerte dalla nuova PAC, e in questa logica vengono considerati depositari di una delle risorse più preziose per la collettività, la terra che essi dovranno custodire e curare tenendo presenti le esigenze imprenditoriali e soprattutto interessi collettivi quali la qualità delle produzioni, il benessere degli animali, la salute dei consumatori. Proprio per rendere “sostenibile” l’agricoltura viene loro concesso il “pagamento unico” che percepiranno a fronte di una serie di obblighi (oneri) che essi sono chiamati ad adempiere. E’ questa la sfida della nuova agricoltura multifunzionale che, per assicurare alle popolazioni agricole un tenore di vita equo che consenta loro di rimanere nelle zone rurali, prevede il “premio unico”, attribuito ai cd. “agricoltori storici” che diventano titolari del “diritto all’aiuto” in base agli ettari ammissibili. Di esso già la Riforma Fischler consentiva la circolazione, dando vita ad un vero e proprio mercato del diritto all’aiuto, visto che esso può essere trasferito da un agricoltore all’altro sia inter vivos sia mortis causa e cioè per successione ereditaria effettiva o anticipata. Con l’Health check (reg. 73/2009), il legislatore europeo ne semplifica notevolmente il regime sulla base dell’esperienza maturata. Detto regolamento (art. 33) continua a contenere l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, tra cui include gli agricoltori che ne erano già titolari ai sensi del reg. 1782/2003, nonché coloro che lo ottengono o dalla riserva nazionale o mediante trasferimento. L’art. 43 § 2 del reg. 73 prevede che i diritti all’aiuto possano essere trasferiti in maniera definitiva con o senza terra. In quest'ultimo caso si può parlare di cessione del credito. E' ammessa anche la cessione temporanea (affitto) ma in questo caso il trasferimento può avvenire solo se accompagnato agli ettari ammissibili. Tra le forme di cessione definitiva il trasferimento per successione anticipata che è una forma di trasferimento tra vivi che però non può trovare la causa nella morte del disponente pena la violazione del divieto dei patti successori. Lo scritto analizza forme di successione anticipata vigenti in altri ordinamenti (es. erbvertrag del sistema tedesco) per poi analizzarne la compatibilità con il nostro sistema.

Trasferimento del diritto all’aiuto per successione anticipata, patto di famiglia e conservazione dell’integrità aziendale.

SAIJA, ROBERTO
2011-01-01

Abstract

Lo scritto analizza l'istituto della circolazione del diritto all'aiuto, attribuito agli agricoltori europei prima dalla riforma Fishler (reg. 1782/2003) e poi confermato dal reg. 73/2009. Con questi provvedimenti essi sono stati messi in grado di sfruttare una serie di importanti novità offerte dalla nuova PAC, e in questa logica vengono considerati depositari di una delle risorse più preziose per la collettività, la terra che essi dovranno custodire e curare tenendo presenti le esigenze imprenditoriali e soprattutto interessi collettivi quali la qualità delle produzioni, il benessere degli animali, la salute dei consumatori. Proprio per rendere “sostenibile” l’agricoltura viene loro concesso il “pagamento unico” che percepiranno a fronte di una serie di obblighi (oneri) che essi sono chiamati ad adempiere. E’ questa la sfida della nuova agricoltura multifunzionale che, per assicurare alle popolazioni agricole un tenore di vita equo che consenta loro di rimanere nelle zone rurali, prevede il “premio unico”, attribuito ai cd. “agricoltori storici” che diventano titolari del “diritto all’aiuto” in base agli ettari ammissibili. Di esso già la Riforma Fischler consentiva la circolazione, dando vita ad un vero e proprio mercato del diritto all’aiuto, visto che esso può essere trasferito da un agricoltore all’altro sia inter vivos sia mortis causa e cioè per successione ereditaria effettiva o anticipata. Con l’Health check (reg. 73/2009), il legislatore europeo ne semplifica notevolmente il regime sulla base dell’esperienza maturata. Detto regolamento (art. 33) continua a contenere l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, tra cui include gli agricoltori che ne erano già titolari ai sensi del reg. 1782/2003, nonché coloro che lo ottengono o dalla riserva nazionale o mediante trasferimento. L’art. 43 § 2 del reg. 73 prevede che i diritti all’aiuto possano essere trasferiti in maniera definitiva con o senza terra. In quest'ultimo caso si può parlare di cessione del credito. E' ammessa anche la cessione temporanea (affitto) ma in questo caso il trasferimento può avvenire solo se accompagnato agli ettari ammissibili. Tra le forme di cessione definitiva il trasferimento per successione anticipata che è una forma di trasferimento tra vivi che però non può trovare la causa nella morte del disponente pena la violazione del divieto dei patti successori. Lo scritto analizza forme di successione anticipata vigenti in altri ordinamenti (es. erbvertrag del sistema tedesco) per poi analizzarne la compatibilità con il nostro sistema.
2011
978-88-243-2053-5
TRASFERIMENTO; DIRITTO; AIUTI COMUNITARI; SUCCESSIONE ANTICIPATA; AZIENDA AGRICOLA; INTEGRITA'
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/14826
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