Nel segno delle potenzialità espansive del concetto giuridico di danno alla salute, abbiamo assistito ad un progressivo allargamento del danno biologico, che è andato ben al di fuori della sua originaria matrice medico-legale. Al fine di tutelare alcuni aspetti essenziali della vita dei singoli danneggiati, che sarebbero altrimenti rimasti soggetti ai limiti di cui all'art. 2059 c.c., l'ambito del danno biologico si è progressivamente esteso oltre la sua originaria fisionomia, individuando la sussistenza di una patologia fisica e7o psichica accertata e portando di fatto,in un primo periodo, questa categoria a coincidere con quella del danno alla salute. Con la successiva individuazione dei danni da rimbalzo, danni tanatologici, danni alla regolare vita coniugale o sociale, tutti risarciti mediante il combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e 32 Cost. Il sistema della responsabilità extracontrattuale è stato strutturato sulla dicotomia: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Ma il ruolo dell'art. 2059 c.c. all'interno del sistema sembra essere quello di un illustre ospite con il quale nessuno intende dialogare, per parafrasare Monateri. Il sistema pensato è realmente dicotomico? O si tratta di una dicotomia zoppa?
La c.d. dicotomia zoppa del sistema della responsabilità civile alla luce della recente rilettura offerta dalla Suprema Corte e dalla Consulta / Marzullo, R. - In: LE CORTI CALABRESI. - ISSN 1824-498X. - 2:(2004), pp. 676-681.
La c.d. dicotomia zoppa del sistema della responsabilità civile alla luce della recente rilettura offerta dalla Suprema Corte e dalla Consulta
Marzullo R
2004-01-01
Abstract
Nel segno delle potenzialità espansive del concetto giuridico di danno alla salute, abbiamo assistito ad un progressivo allargamento del danno biologico, che è andato ben al di fuori della sua originaria matrice medico-legale. Al fine di tutelare alcuni aspetti essenziali della vita dei singoli danneggiati, che sarebbero altrimenti rimasti soggetti ai limiti di cui all'art. 2059 c.c., l'ambito del danno biologico si è progressivamente esteso oltre la sua originaria fisionomia, individuando la sussistenza di una patologia fisica e7o psichica accertata e portando di fatto,in un primo periodo, questa categoria a coincidere con quella del danno alla salute. Con la successiva individuazione dei danni da rimbalzo, danni tanatologici, danni alla regolare vita coniugale o sociale, tutti risarciti mediante il combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e 32 Cost. Il sistema della responsabilità extracontrattuale è stato strutturato sulla dicotomia: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Ma il ruolo dell'art. 2059 c.c. all'interno del sistema sembra essere quello di un illustre ospite con il quale nessuno intende dialogare, per parafrasare Monateri. Il sistema pensato è realmente dicotomico? O si tratta di una dicotomia zoppa?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.