È in atto nel nostro ordinamento, oggi forse più di ieri, una tangibile tensione tra giudice penale ed attività dell’amministrazione, specie se discrezionale. Le sue manifestazioni sono state già indicate, anche se in estrema sintesi, e toccano soprattutto i classici valori della tutela del territorio e dell’ambiente, comportando talora delicatissimi bilanciamenti con altri principi costituzionali, su tutti il diritto al lavoro, e difficili mediazioni con altri poteri dello Stato, dal legislatore alla Corte costituzionale.La vicenda qui in esame, peraltro non isolata ma in linea con una giurisprudenza che da oltre un lustro sembra ormai assestarsi più o meno acriticamente sulla linea rigorista, segna un ulteriore “passo in avanti” e induce profonde perplessità. Qui il giudice penale finisce per disapplicare una norma extra-penale interna, la cui retroattività favorevole avrebbe dovuto scriminare la situazione delconcessionario. O meglio: sottintende che sarebbe dovuto essere il privato concessionario a farlo, smobilitando le opere frutto della pregressa concessione balneare.
Concessioni balneari e diritto europeo: nuovi “lati oscuri” della disapplicazione del giudice penale, nota a Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2019, n. 25993 / Tropea, Giuseppe. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - 1(2020).
Concessioni balneari e diritto europeo: nuovi “lati oscuri” della disapplicazione del giudice penale, nota a Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2019, n. 25993
Tropea
2020-01-01
Abstract
È in atto nel nostro ordinamento, oggi forse più di ieri, una tangibile tensione tra giudice penale ed attività dell’amministrazione, specie se discrezionale. Le sue manifestazioni sono state già indicate, anche se in estrema sintesi, e toccano soprattutto i classici valori della tutela del territorio e dell’ambiente, comportando talora delicatissimi bilanciamenti con altri principi costituzionali, su tutti il diritto al lavoro, e difficili mediazioni con altri poteri dello Stato, dal legislatore alla Corte costituzionale.La vicenda qui in esame, peraltro non isolata ma in linea con una giurisprudenza che da oltre un lustro sembra ormai assestarsi più o meno acriticamente sulla linea rigorista, segna un ulteriore “passo in avanti” e induce profonde perplessità. Qui il giudice penale finisce per disapplicare una norma extra-penale interna, la cui retroattività favorevole avrebbe dovuto scriminare la situazione delconcessionario. O meglio: sottintende che sarebbe dovuto essere il privato concessionario a farlo, smobilitando le opere frutto della pregressa concessione balneare.File | Dimensione | Formato | |
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