La nota rientra nell’ambito del dibattito, mai sopito, sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità delmutuofondiario, questione cheha dato origine aduediversi orientamenti.Da una parte, vi è la posizione maggioritaria della Suprema Corte (ribadita dall’ordinanza in commento) e della prevalente dottrina, che continuano a considerare il limite di finanziabilità di cui all’art. 38,comma 2, T.U.B. come elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo fondiario, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia; dall’altra, la posizione minoritaria, seguita da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, per la quale la violazione del limite di finanziabilità non darebbe luogo all’invalidità totale del contratto ma alla “mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario ordinario”. Quest’ultima posizione è quella che viene qui condivisa attraverso una serie di argomentazioni volte a corroborare l’affermazione che il mutuo fondiario sia semplicemente un “sottotipo” del credito ipotecario e ad evidenziare le criticità connesse alla soluzione accolta dall’indirizzo dominante, sia nei termini della nullità strutturale o virtuale, con conseguente conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c., sia della nullità parziale.

La tormentata vicenda del credito fondiario

RUMI T
2022-01-01

Abstract

La nota rientra nell’ambito del dibattito, mai sopito, sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità delmutuofondiario, questione cheha dato origine aduediversi orientamenti.Da una parte, vi è la posizione maggioritaria della Suprema Corte (ribadita dall’ordinanza in commento) e della prevalente dottrina, che continuano a considerare il limite di finanziabilità di cui all’art. 38,comma 2, T.U.B. come elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo fondiario, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia; dall’altra, la posizione minoritaria, seguita da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, per la quale la violazione del limite di finanziabilità non darebbe luogo all’invalidità totale del contratto ma alla “mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario ordinario”. Quest’ultima posizione è quella che viene qui condivisa attraverso una serie di argomentazioni volte a corroborare l’affermazione che il mutuo fondiario sia semplicemente un “sottotipo” del credito ipotecario e ad evidenziare le criticità connesse alla soluzione accolta dall’indirizzo dominante, sia nei termini della nullità strutturale o virtuale, con conseguente conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c., sia della nullità parziale.
2022
Mutuo fondiario - art. 38 t.u.b. -
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/119120
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