Individuato il quadro della normativa rilevante in materia di superamento del precariato nella pubblica amministrazione, il lavoro si sofferma sull’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, che individua due procedure di stabilizzazione rispettivamente disciplinate al comma 1 e al comma 2. Benché si tratti di procedure diverse, il legislatore si limita nell’uno e nell’altro caso a stabilire i presupposti della stabilizzazione, senza tuttavia esplicitare il criterio cui l’amministrazione deve attenersi per individuare il percorso da seguire. Il lavoro si propone di dimostrare che la procedura disciplinata dal comma 2 è sussidiaria rispetto a quella disciplinata dal comma 1, in quanto quest’ultima, a differenza della prima, prevede, tra i suoi presupposti, che il personale sia stato assunto, sia pur a tempo determinato, all’esito di procedure concorsuali. Infine, il lavoro delimiterà il perimetro delle «amministrazioni pubbliche» per verificare se possa stabilizzarsi il personale che abbia svolto la propria attività presso società a partecipazione pubblica.
Stabilizzazione nel pubblico impiego e applicabilità alle società pubbliche / Mazza Laboccetta, Antonino. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 10(2020), pp. 306-343.
Stabilizzazione nel pubblico impiego e applicabilità alle società pubbliche
Antonino Mazza Laboccetta
2020-01-01
Abstract
Individuato il quadro della normativa rilevante in materia di superamento del precariato nella pubblica amministrazione, il lavoro si sofferma sull’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, che individua due procedure di stabilizzazione rispettivamente disciplinate al comma 1 e al comma 2. Benché si tratti di procedure diverse, il legislatore si limita nell’uno e nell’altro caso a stabilire i presupposti della stabilizzazione, senza tuttavia esplicitare il criterio cui l’amministrazione deve attenersi per individuare il percorso da seguire. Il lavoro si propone di dimostrare che la procedura disciplinata dal comma 2 è sussidiaria rispetto a quella disciplinata dal comma 1, in quanto quest’ultima, a differenza della prima, prevede, tra i suoi presupposti, che il personale sia stato assunto, sia pur a tempo determinato, all’esito di procedure concorsuali. Infine, il lavoro delimiterà il perimetro delle «amministrazioni pubbliche» per verificare se possa stabilizzarsi il personale che abbia svolto la propria attività presso società a partecipazione pubblica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


