Il contributo analizza la pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha risolto affermativamente la questione della compatibilità tra aggravante della cru-deltà e dolo d’impeto. Secondo i giudici, infatti, bisogna tenere distinto tale modo di atteggiarsi dell’elemento soggettivo dalle componenti impulsive della condotta. È l’incidenza di queste ultime che può, eventualmente, portare a escludere l’applicabilità della circostanza, all’esito di una valutazione - da fare, ovviamente, caso per caso -, che tenga conto “delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del do-lo”. La decisione si fonda, da un lato, sulla natura soggettiva “a colpevolezza dolosa” della previsione dell’art. 61, n. 4 c.p., e, dall’altro, su una lettura del “dolo d’impeto” che ne valorizza il mero dato cronologico intercorrente tra il sorgere del proposito criminoso e la sua attrazione. La sentenza offre l’occasione per fare il punto sull’interpretazione dell’art. 61, n. 4, c.p. e per chiarire l’esatto contenuto del dolo d’impeto e del dolo di proposito.
Le Sezioni Unite ‘‘ribadiscono’’ la compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà / LA ROSA, Emanuele. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - (2017), pp. 1214-1221.
Le Sezioni Unite ‘‘ribadiscono’’ la compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà
LA ROSA, Emanuele
2017-01-01
Abstract
Il contributo analizza la pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha risolto affermativamente la questione della compatibilità tra aggravante della cru-deltà e dolo d’impeto. Secondo i giudici, infatti, bisogna tenere distinto tale modo di atteggiarsi dell’elemento soggettivo dalle componenti impulsive della condotta. È l’incidenza di queste ultime che può, eventualmente, portare a escludere l’applicabilità della circostanza, all’esito di una valutazione - da fare, ovviamente, caso per caso -, che tenga conto “delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del do-lo”. La decisione si fonda, da un lato, sulla natura soggettiva “a colpevolezza dolosa” della previsione dell’art. 61, n. 4 c.p., e, dall’altro, su una lettura del “dolo d’impeto” che ne valorizza il mero dato cronologico intercorrente tra il sorgere del proposito criminoso e la sua attrazione. La sentenza offre l’occasione per fare il punto sull’interpretazione dell’art. 61, n. 4, c.p. e per chiarire l’esatto contenuto del dolo d’impeto e del dolo di proposito.File | Dimensione | Formato | |
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