Durante la vigenza del precedente Titolo V della Costituzione, con il vecchio art. 127 all’Esecutivo nazionale era consentito il rinvio della legge regionale, con richiesta di riesame al legislatore regionale, oltre che per violazione dell’interesse nazionale, per vizi di legittimità. Tuttavia, sulla scorta di un’interpretazione lesiva dell’autonomia regionale, tale strumento si trasformò in un mezzo per “contrattare il merito” della legge regionale, attraverso la nota e perniciosa prassi dei rinvii plurimi, fondati sull’asserita “novità” della delibera legislativa regionale già modificata a seguito di precedente rinvio. Il quadrò muto notevolmente a seguito della Riforma del Titolo V che, modificando l’art. 127, riequilibrò la posizione di Stato e Regioni, rendendo il controllo sugli atti legislativi in entrambi i casi successivo all’entrata in vigore dell’atto, così privando lo Stato dello strumento testé menzionato. Ciononostante, sottotraccia e contra Constitutionem, la prassi della “contrattazione di legittimità” ha continuato a caratterizzare le relazioni tra centro e periferia, in forme forse più gravi rispetto al passato. Di recente (23 ottobre 2023) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha tentato di razionalizzare tale prassi, emanando una “direttiva” avente il deliberato scopo di ridurre il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni, attraverso l’introduzione di una procedura di negoziazione, che il presente contributo intende indagare criticamente, prendendo le mosse dalla prima stagione della “contrattazione di legittimità”.

Il fantasma della “contrattazione di legittimità” aleggia nuovamente sull’autonomia regionale (sulla “direttiva” del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023) / Bolognese, Elenio. - In: GRUPPO DI PISA. - ISSN 2039-8026. - 1/2024(2024), pp. 12-38.

Il fantasma della “contrattazione di legittimità” aleggia nuovamente sull’autonomia regionale (sulla “direttiva” del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023)

Elenio Bolognese
2024-01-01

Abstract

Durante la vigenza del precedente Titolo V della Costituzione, con il vecchio art. 127 all’Esecutivo nazionale era consentito il rinvio della legge regionale, con richiesta di riesame al legislatore regionale, oltre che per violazione dell’interesse nazionale, per vizi di legittimità. Tuttavia, sulla scorta di un’interpretazione lesiva dell’autonomia regionale, tale strumento si trasformò in un mezzo per “contrattare il merito” della legge regionale, attraverso la nota e perniciosa prassi dei rinvii plurimi, fondati sull’asserita “novità” della delibera legislativa regionale già modificata a seguito di precedente rinvio. Il quadrò muto notevolmente a seguito della Riforma del Titolo V che, modificando l’art. 127, riequilibrò la posizione di Stato e Regioni, rendendo il controllo sugli atti legislativi in entrambi i casi successivo all’entrata in vigore dell’atto, così privando lo Stato dello strumento testé menzionato. Ciononostante, sottotraccia e contra Constitutionem, la prassi della “contrattazione di legittimità” ha continuato a caratterizzare le relazioni tra centro e periferia, in forme forse più gravi rispetto al passato. Di recente (23 ottobre 2023) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha tentato di razionalizzare tale prassi, emanando una “direttiva” avente il deliberato scopo di ridurre il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni, attraverso l’introduzione di una procedura di negoziazione, che il presente contributo intende indagare criticamente, prendendo le mosse dalla prima stagione della “contrattazione di legittimità”.
2024
regionalismo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/163127
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