Com’è noto, l’art. 32 Cost. non soltanto afferma il carattere fondamentale del diritto alla salute, ma ne individua contemporaneamente i destinatari, cioè ogni individuo, sia in quanto tale che quale membro della collettività. Così, il Costituente ha voluto evitare di ridurre l’individuo esclusivamente al cittadino. Allo stesso modo, della salute – quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale – si sono occupate le Carte internazionali e sovranazionali. La disciplina normativa prevede che allo straniero irregolare siano assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative e che, per effettuarle, gli venga rilasciato un codice regionale “STP” (Straniero Temporaneamente Presente). Tuttavia, a differenza dello straniero regolare – obbligato a iscriversi al SSN (ex art. 34, c. 1, TUI) o tenuto all’iscrizione volontaria se sprovvisto di apposita assicurazione sanitaria (ex art. 34, cc. 3-4, TUI) – allo straniero irregolare (in linea di massima) non è consentito iscriversi al SSN, non potendo fruire di tutte le prestazioni riconosciute alle altre categorie di stranieri in virtù della sua condizione giuridica. La Corte costituzionale, in varie occasioni (ad es. sentt. nn. 252/2001, 269/2010, 299/2010, 61/2011), ha stabilito che è individuabile un nucleo irriducibile del diritto, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, da garantire ad ogni individuo, pur potendo variare le modalità di esercizio dello stesso in virtù della discrezionalità legislativa. Se la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) ha superato l’ambito strettamente letterale di “urgenza” ed “essenzialità”, comunque l’attuale sistema normativo presenta un’estrema pulviscolarità della condizione di straniero irregolare rispetto al diritto in oggetto, a seconda che sia minore (accompagnato o non), detenuto in istituti penitenziari, trattenuto nei CPR o libero. Ciò è ulteriormente interessante alla luce della l. n. 176/2024 riguardante l’assistenza sanitaria alle persone senza dimora. Il presente contributo, oltre a verificare l’eventuale irragionevolezza del sistema normativo, intende individuare, de iure condito, soluzioni già sperimentate a livello regionale e ipotizzare, de iure condendo, soluzioni che permettano una “ricomposizione” dello status di straniero irregolare rispetto al diritto alla salute.

L’elasticità della tutela del diritto alla salute dello straniero irregolare / Bolognese, Elenio. - In: CORTI SUPREME E SALUTE. - ISSN 2611-8882. - 3/2025(2025), pp. 735-766.

L’elasticità della tutela del diritto alla salute dello straniero irregolare

Elenio Bolognese
2025-01-01

Abstract

Com’è noto, l’art. 32 Cost. non soltanto afferma il carattere fondamentale del diritto alla salute, ma ne individua contemporaneamente i destinatari, cioè ogni individuo, sia in quanto tale che quale membro della collettività. Così, il Costituente ha voluto evitare di ridurre l’individuo esclusivamente al cittadino. Allo stesso modo, della salute – quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale – si sono occupate le Carte internazionali e sovranazionali. La disciplina normativa prevede che allo straniero irregolare siano assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative e che, per effettuarle, gli venga rilasciato un codice regionale “STP” (Straniero Temporaneamente Presente). Tuttavia, a differenza dello straniero regolare – obbligato a iscriversi al SSN (ex art. 34, c. 1, TUI) o tenuto all’iscrizione volontaria se sprovvisto di apposita assicurazione sanitaria (ex art. 34, cc. 3-4, TUI) – allo straniero irregolare (in linea di massima) non è consentito iscriversi al SSN, non potendo fruire di tutte le prestazioni riconosciute alle altre categorie di stranieri in virtù della sua condizione giuridica. La Corte costituzionale, in varie occasioni (ad es. sentt. nn. 252/2001, 269/2010, 299/2010, 61/2011), ha stabilito che è individuabile un nucleo irriducibile del diritto, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, da garantire ad ogni individuo, pur potendo variare le modalità di esercizio dello stesso in virtù della discrezionalità legislativa. Se la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) ha superato l’ambito strettamente letterale di “urgenza” ed “essenzialità”, comunque l’attuale sistema normativo presenta un’estrema pulviscolarità della condizione di straniero irregolare rispetto al diritto in oggetto, a seconda che sia minore (accompagnato o non), detenuto in istituti penitenziari, trattenuto nei CPR o libero. Ciò è ulteriormente interessante alla luce della l. n. 176/2024 riguardante l’assistenza sanitaria alle persone senza dimora. Il presente contributo, oltre a verificare l’eventuale irragionevolezza del sistema normativo, intende individuare, de iure condito, soluzioni già sperimentate a livello regionale e ipotizzare, de iure condendo, soluzioni che permettano una “ricomposizione” dello status di straniero irregolare rispetto al diritto alla salute.
2025
SSN
diritto costituzionale
diritto alla salute
stranieri
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/163486
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