Il presente contributo analizza la nozione di “specifiche funzioni” trasferibili alle Regioni ai sensi dell’art. 116, c. 3, Cost., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 che –“riscrivendo” la l. n. 86/2024 (c.d. legge Calderoli) –ha escluso la possibilità di trasferire intere materie o ambiti di materie. Attravers o il principio di sussidiarietà e il connesso giudizio di adeguatezza, la Corte indica i criteri per valutare la corretta allocazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, individuando i limiti al numero, all’estensione e alla tipologia delle funzioni trasferibili. Inoltre, confrontando la giurisprudenza costituzionale riguardante il regionalismo asimmetrico (sent. cost. n. 192/2024) e quella concernente la c.d. chiamata (o attrazione) in sussidiarietà (sent. cost. n. 303/2003 e ss.) –meccanismi speculari di flessibilizzazione della ripartizione costituzionale delle competenze –è possibile interrogarsi sull’esistenza di ulteriori limiti, sebbene impliciti, al trasferimento delle funzioni ex art. 116, comma 3, Cost.
Le “specifiche funzioni” trasferibili ex art. 116, c. 3, Cost., tra limiti espliciti e impliciti / Bolognese, E.. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 25(2026), pp. 38-50.
Le “specifiche funzioni” trasferibili ex art. 116, c. 3, Cost., tra limiti espliciti e impliciti
Elenio Bolognese
2026-01-01
Abstract
Il presente contributo analizza la nozione di “specifiche funzioni” trasferibili alle Regioni ai sensi dell’art. 116, c. 3, Cost., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 che –“riscrivendo” la l. n. 86/2024 (c.d. legge Calderoli) –ha escluso la possibilità di trasferire intere materie o ambiti di materie. Attravers o il principio di sussidiarietà e il connesso giudizio di adeguatezza, la Corte indica i criteri per valutare la corretta allocazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, individuando i limiti al numero, all’estensione e alla tipologia delle funzioni trasferibili. Inoltre, confrontando la giurisprudenza costituzionale riguardante il regionalismo asimmetrico (sent. cost. n. 192/2024) e quella concernente la c.d. chiamata (o attrazione) in sussidiarietà (sent. cost. n. 303/2003 e ss.) –meccanismi speculari di flessibilizzazione della ripartizione costituzionale delle competenze –è possibile interrogarsi sull’esistenza di ulteriori limiti, sebbene impliciti, al trasferimento delle funzioni ex art. 116, comma 3, Cost.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


