L'articolo prende spunto dalla proposizione del conflitto sollevato dalla Regione Campania avverso l'annullamento giurisdizionale della nomina di un assessore per violazione della norma statutaria che impone al Presidente della Regione di formare la Giunta nel rispetto del principio dell'equilibrata presenza di entrambi i sessi. Lo scritto segnala come tale disposizione, in quanto relativa alla forma di governo, ricada nel "contenuto necessario" della fonte apicale regionale e sia, perciò, da considerarsi giuridicamente vincolante. Secondo l'A., pertanto, non ha pregio il tentativo della difesa regionale di inquadrare la norma statutaria tra quelle che un noto orientamento della Corte costituzionale ha qualificato come "programmatiche in senso forte", riconocendo ad esse un mero valore politico-culturale: a tacer d'altro, queste ultime sono infatti collocabili nel contenuto "eventuale" dello statuto. Se si considera la natura giuridica della statuizione, ne deriva che la scelta degli assessori da parte del Presidente non può essere definita quale "atto politico" sottratto al controllo giurisdizionale, presentandosi essa, invece, come atto vincolato al rispetto della previsione statutaria, la quale - come molte altre presenti in varie Regioni - è attuativa dei princìpi costituzionali in materia di pari opportunità tra i sessi (artt. 3, c. 2, 51, c. 1 e 117, c. 7, Cost.). In conclusione, lo scritto ritiene che il ricorso regionale alla Corte costituzionale sia infondato, apparendo le sentenze impugnate frutto del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Norme statutarie in materia di pari opportunità e il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni / Salazar, Carmela Maria Giustina. - In: QUADERNI COSTITUZIONALI. - ISSN 0392-6664. - 1(2012), pp. 118-120.

Norme statutarie in materia di pari opportunità e il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2012-01-01

Abstract

L'articolo prende spunto dalla proposizione del conflitto sollevato dalla Regione Campania avverso l'annullamento giurisdizionale della nomina di un assessore per violazione della norma statutaria che impone al Presidente della Regione di formare la Giunta nel rispetto del principio dell'equilibrata presenza di entrambi i sessi. Lo scritto segnala come tale disposizione, in quanto relativa alla forma di governo, ricada nel "contenuto necessario" della fonte apicale regionale e sia, perciò, da considerarsi giuridicamente vincolante. Secondo l'A., pertanto, non ha pregio il tentativo della difesa regionale di inquadrare la norma statutaria tra quelle che un noto orientamento della Corte costituzionale ha qualificato come "programmatiche in senso forte", riconocendo ad esse un mero valore politico-culturale: a tacer d'altro, queste ultime sono infatti collocabili nel contenuto "eventuale" dello statuto. Se si considera la natura giuridica della statuizione, ne deriva che la scelta degli assessori da parte del Presidente non può essere definita quale "atto politico" sottratto al controllo giurisdizionale, presentandosi essa, invece, come atto vincolato al rispetto della previsione statutaria, la quale - come molte altre presenti in varie Regioni - è attuativa dei princìpi costituzionali in materia di pari opportunità tra i sessi (artt. 3, c. 2, 51, c. 1 e 117, c. 7, Cost.). In conclusione, lo scritto ritiene che il ricorso regionale alla Corte costituzionale sia infondato, apparendo le sentenze impugnate frutto del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
2012
statuti ordinari; pari opportunità tra i sessi; conflitto tra Stato e Regioni
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/1723
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