The two main patterns of contemporary constitutionalism are: a) self-centred individualism, based on the principle of individual “self-determination” (extreme belief in private happiness) and b) solidaristic altruism, grounded on the principle of individual “self-restraint” (dangerous belief in public happiness). The former bears the risk of constitutional “libertarianism” (polarizing the rights), the latter could lead to constitutional “paternalism” (polarizing the duties). On the contrary, multicultural societies need reasonable balancing between these extremes: an imperfect mix, varying from State to State, inspired by the necessary utopia of “happiness with others”. To this end, constitutional theory is asked to attempt a refined “graduated” and “progressive” scheme of individual legal statuses: from extenuating and/or non-punishable status to universal fundamental right.

I principali filoni del costituzionalismo contemporaneo sono due: a) individualistico auto-centrico, fondato sul principio di “auto-determinazione” individuale (estrema presunzione di una felicità individuale) e b) solidarista etero-centrico, costruito sul principio di “auto-limitazione” individuale (pericolosa presunzione di una felicità pubblica). Il primo presenta il rischio di tradursi in “libertarismo” costituzionale (esasperazione dei diritti), il secondo quello di degenerare in “paternalismo” costituzionale (esasperazione dei doveri). In società multiculturali occorre invece un ragionevole bilanciamento fra questi due estremi: un mix imperfetto, e diverso da Stato a Stato, ispirato all’utopia necessaria di una “felicità con gli altri". Per conseguire questo difficile scopo, il diritto costituzionale deve tentare di proporre una raffinata costruzione “gradualistica” e “progressiva” delle situazioni giuridiche soggettive attive: dalla situazione attenuante e/o non punibile al diritto inviolabile universale

I “due” volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione / Spadaro, Antonino. - In: POLITICA DEL DIRITTO. - ISSN 0032-3063. - n. 3:(2014), pp. 403-444.

I “due” volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione

SPADARO, Antonino
2014-01-01

Abstract

The two main patterns of contemporary constitutionalism are: a) self-centred individualism, based on the principle of individual “self-determination” (extreme belief in private happiness) and b) solidaristic altruism, grounded on the principle of individual “self-restraint” (dangerous belief in public happiness). The former bears the risk of constitutional “libertarianism” (polarizing the rights), the latter could lead to constitutional “paternalism” (polarizing the duties). On the contrary, multicultural societies need reasonable balancing between these extremes: an imperfect mix, varying from State to State, inspired by the necessary utopia of “happiness with others”. To this end, constitutional theory is asked to attempt a refined “graduated” and “progressive” scheme of individual legal statuses: from extenuating and/or non-punishable status to universal fundamental right.
2014
I principali filoni del costituzionalismo contemporaneo sono due: a) individualistico auto-centrico, fondato sul principio di “auto-determinazione” individuale (estrema presunzione di una felicità individuale) e b) solidarista etero-centrico, costruito sul principio di “auto-limitazione” individuale (pericolosa presunzione di una felicità pubblica). Il primo presenta il rischio di tradursi in “libertarismo” costituzionale (esasperazione dei diritti), il secondo quello di degenerare in “paternalismo” costituzionale (esasperazione dei doveri). In società multiculturali occorre invece un ragionevole bilanciamento fra questi due estremi: un mix imperfetto, e diverso da Stato a Stato, ispirato all’utopia necessaria di una “felicità con gli altri". Per conseguire questo difficile scopo, il diritto costituzionale deve tentare di proporre una raffinata costruzione “gradualistica” e “progressiva” delle situazioni giuridiche soggettive attive: dalla situazione attenuante e/o non punibile al diritto inviolabile universale
costituzionalismo; auto-determinazione; libertà; situazioni giuridiche soggettive -attive; formazioni sociali; auto-limitazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/2870
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