La Corte di Cassazione ribadisce l’orientamento restrittivo che esclude la rilevanza penale della coltivazione ‘‘domestica’’ di cannabis solo se dalle piante non possa essere ricavato ‘‘un prodotto che abbia capacita` stupefacente’’. Nello stesso tempo riconosce, in linea di principio, la possibilita` di applicare ai fatti di coltivazione di lieve entita` ex art. 73, 5º comma, D.Lgs. n. 309/ 1990, la causa di non punibilita` della ‘‘particolare tenuita` del fatto’’ prevista dall’art. 131 bis c.p., spingendosi ad affermare chesaranno riconducibili a tale previsione tutti i casi precedentemente risolti con una valutazione di concreta (in)offensivita` del fatto. E` una sovrapposizione tra ‘‘inoffensivita` ’’ e ‘‘tenuita` del fatto’’ suscettibile di critiche su un piano teorico generale e che rischia di tradursi – nel caso di specie – in un irrigidimento del trattamento repressivo. Cio` anche in considerazione delle difficolta` di applicare l’istituto della ‘‘particolare tenuita` del fatto’’ in un settore – quello della produzione e del consumo di sostanze stupefacenti – in cui – come dimostra il caso di specie – la ‘‘abitualita` del comportamento’’ e` un’eventualita` niente affatto remota.

La coltivazione ‘‘domestica’’ di cannabis tra (in)offensivita` e particolare tenuita` del fatto / LA ROSA, Emanuele. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - (2016), pp. 196-204.

La coltivazione ‘‘domestica’’ di cannabis tra (in)offensivita` e particolare tenuita` del fatto

LA ROSA, Emanuele
2016-01-01

Abstract

La Corte di Cassazione ribadisce l’orientamento restrittivo che esclude la rilevanza penale della coltivazione ‘‘domestica’’ di cannabis solo se dalle piante non possa essere ricavato ‘‘un prodotto che abbia capacita` stupefacente’’. Nello stesso tempo riconosce, in linea di principio, la possibilita` di applicare ai fatti di coltivazione di lieve entita` ex art. 73, 5º comma, D.Lgs. n. 309/ 1990, la causa di non punibilita` della ‘‘particolare tenuita` del fatto’’ prevista dall’art. 131 bis c.p., spingendosi ad affermare chesaranno riconducibili a tale previsione tutti i casi precedentemente risolti con una valutazione di concreta (in)offensivita` del fatto. E` una sovrapposizione tra ‘‘inoffensivita` ’’ e ‘‘tenuita` del fatto’’ suscettibile di critiche su un piano teorico generale e che rischia di tradursi – nel caso di specie – in un irrigidimento del trattamento repressivo. Cio` anche in considerazione delle difficolta` di applicare l’istituto della ‘‘particolare tenuita` del fatto’’ in un settore – quello della produzione e del consumo di sostanze stupefacenti – in cui – come dimostra il caso di specie – la ‘‘abitualita` del comportamento’’ e` un’eventualita` niente affatto remota.
2016
offensività; stupefacenti
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