La Corte di Cassazione ribadisce l’orientamento restrittivo che esclude la rilevanza penale della coltivazione ‘‘domestica’’ di cannabis solo se dalle piante non possa essere ricavato ‘‘un prodotto che abbia capacita` stupefacente’’. Nello stesso tempo riconosce, in linea di principio, la possibilita` di applicare ai fatti di coltivazione di lieve entita` ex art. 73, 5º comma, D.Lgs. n. 309/ 1990, la causa di non punibilita` della ‘‘particolare tenuita` del fatto’’ prevista dall’art. 131 bis c.p., spingendosi ad affermare chesaranno riconducibili a tale previsione tutti i casi precedentemente risolti con una valutazione di concreta (in)offensivita` del fatto. E` una sovrapposizione tra ‘‘inoffensivita` ’’ e ‘‘tenuita` del fatto’’ suscettibile di critiche su un piano teorico generale e che rischia di tradursi – nel caso di specie – in un irrigidimento del trattamento repressivo. Cio` anche in considerazione delle difficolta` di applicare l’istituto della ‘‘particolare tenuita` del fatto’’ in un settore – quello della produzione e del consumo di sostanze stupefacenti – in cui – come dimostra il caso di specie – la ‘‘abitualita` del comportamento’’ e` un’eventualita` niente affatto remota.
Titolo: | La coltivazione ‘‘domestica’’ di cannabis tra (in)offensivita` e particolare tenuita` del fatto |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2016 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12318/3383 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |