Una moderna corrente di pensiero ha contestato vivacemente la più risalente concezione etica della responsabilità, la quale ravvisa nella medesima la repressione di un atto colpevole, cioè la sanzione che colpisce la volontaria e consapevole trasgressione di un comando giuridico, che è al tempo stesso dovere morale “non far del male agli altri” ; giungendo a ravvisare nella responsabilità extracontrattuale una tecnica di allocazione dei danni: è questa la concezione tecnicistica. Secondo la concezione tecnicistica, la responsabilità extracontrattuale non deve più intendersi come un sistema repressivo che colpisce un atto vietato, bensì come uno strumento di riequilibrio economico del danno: compito della responsabilità extracontrattuale non è quello di punire i colpevoli ma di far sì che i danni siano riparati.I dati comuni che caratterizzano la concezione tecnicistica sono il ripudio della colpa come fondamento della responsabilità civile e il rigetto della nozione di illecito quale fatto antigiuridico. Nell’ambito di questa concezione possono poi distinguersi due filoni. Il primo filone è quello che applica l’analisi economica del diritto portando alle estreme conseguenze la concezione tecnicistica. Esso nega qualsiasi rilevanza alla colpa in quanto il danno andrebbe imputato esclusivamente in base a criteri di convenienza economica. A mente di tale scuola di pensiero , già nei primi anni ’70 v’erano studiosi preoccupati dell’assenza di interazione tra il diritto e l’economia. La scuola economica “vecchio stampo”, infatti, teneva distinte le due discipline, favorendo, inevitabilmente, politiche di statizzazione dell’economia a discapito dell’art. 41 Cost. che appariva, pertanto, svuotato della sua funzione o, addirittura tamquam non esset. I sostenitori della concezione tecnicistica, sul finire del secolo scorso, prospettarono la necessità di diffondere la cultura del confronto interdisciplinare tra giuristi ed economisti, rappresentando questa come unica soluzione possibile per colmare i vuoti di un sistema impreparato a fronteggiare il moltiplicarsi delle ipotesi risarcitorie. Lo strumento ritenuto idoneo allo scopo indicato è stato individuato nell’analisi economica del diritto, rispetto alla quale non è agevole dare una definizione; essa appare un mezzo per rivisitare antiche e rigide posizioni dicotomiche tra diritto ed economia, ma rimane adogmatica. La sua funzione sarebbe quella di propiziare il raggiungimento di soluzioni giuridiche efficienti attraverso l’applicazione di criteri economici quali, ad esempio, l’opportunità ovvero la convenienza. L’analisi economica del diritto studia il funzionamento della norma e contestualmente cerca di individuare le migliori modalità applicative della stessa in rapporto al raggiungimento di un determinato obiettivo. Sia pure prematuramente, chi scrive formula le prime riflessioni sulla tematica in esame manifestando preoccupazione verso il possibile azzeramento del profilo giuridico, ovvero della precomprensione rispetto alla distribuzione di ragioni e torti intimamente connessa al ragionare giuridico, poiché non esiste per l’economista chi ha ragione e chi ha torto, ma esiste solo una soluzione più efficiente in relazione alle possibili scelte che si presentano.

Analisi economica del diritto e fondamento della responsabilità extracontrattuale

Marzullo R
2005-01-01

Abstract

Una moderna corrente di pensiero ha contestato vivacemente la più risalente concezione etica della responsabilità, la quale ravvisa nella medesima la repressione di un atto colpevole, cioè la sanzione che colpisce la volontaria e consapevole trasgressione di un comando giuridico, che è al tempo stesso dovere morale “non far del male agli altri” ; giungendo a ravvisare nella responsabilità extracontrattuale una tecnica di allocazione dei danni: è questa la concezione tecnicistica. Secondo la concezione tecnicistica, la responsabilità extracontrattuale non deve più intendersi come un sistema repressivo che colpisce un atto vietato, bensì come uno strumento di riequilibrio economico del danno: compito della responsabilità extracontrattuale non è quello di punire i colpevoli ma di far sì che i danni siano riparati.I dati comuni che caratterizzano la concezione tecnicistica sono il ripudio della colpa come fondamento della responsabilità civile e il rigetto della nozione di illecito quale fatto antigiuridico. Nell’ambito di questa concezione possono poi distinguersi due filoni. Il primo filone è quello che applica l’analisi economica del diritto portando alle estreme conseguenze la concezione tecnicistica. Esso nega qualsiasi rilevanza alla colpa in quanto il danno andrebbe imputato esclusivamente in base a criteri di convenienza economica. A mente di tale scuola di pensiero , già nei primi anni ’70 v’erano studiosi preoccupati dell’assenza di interazione tra il diritto e l’economia. La scuola economica “vecchio stampo”, infatti, teneva distinte le due discipline, favorendo, inevitabilmente, politiche di statizzazione dell’economia a discapito dell’art. 41 Cost. che appariva, pertanto, svuotato della sua funzione o, addirittura tamquam non esset. I sostenitori della concezione tecnicistica, sul finire del secolo scorso, prospettarono la necessità di diffondere la cultura del confronto interdisciplinare tra giuristi ed economisti, rappresentando questa come unica soluzione possibile per colmare i vuoti di un sistema impreparato a fronteggiare il moltiplicarsi delle ipotesi risarcitorie. Lo strumento ritenuto idoneo allo scopo indicato è stato individuato nell’analisi economica del diritto, rispetto alla quale non è agevole dare una definizione; essa appare un mezzo per rivisitare antiche e rigide posizioni dicotomiche tra diritto ed economia, ma rimane adogmatica. La sua funzione sarebbe quella di propiziare il raggiungimento di soluzioni giuridiche efficienti attraverso l’applicazione di criteri economici quali, ad esempio, l’opportunità ovvero la convenienza. L’analisi economica del diritto studia il funzionamento della norma e contestualmente cerca di individuare le migliori modalità applicative della stessa in rapporto al raggiungimento di un determinato obiettivo. Sia pure prematuramente, chi scrive formula le prime riflessioni sulla tematica in esame manifestando preoccupazione verso il possibile azzeramento del profilo giuridico, ovvero della precomprensione rispetto alla distribuzione di ragioni e torti intimamente connessa al ragionare giuridico, poiché non esiste per l’economista chi ha ragione e chi ha torto, ma esiste solo una soluzione più efficiente in relazione alle possibili scelte che si presentano.
2005
Etica ; Diritto; Economia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/47235
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