La nota commenta le sentt. n. 16 e 49 del 2004 della Corte costituzionale, evidenziando in particolare come entrambe sottolineino la vis innovativa dell’art. 119 Cost, ritenendo che essa non sia del tutto “paralizzata” sino al varo dei princìpi legislativi di coordinamento della finanza pubblica o, comunque, all'attuazione legislativa del "federalismo fiscale". Secondo la Corte, la disposizione costituzionale è infatti suscettibile di vincolare da subito la discrezionalità del legislatore statale. In particolare, la Consulta qualifica le risorse aggiuntive e gli interventi speciali dell'art. 119, c. 5, Cost. come strumenti di finanziamento ulteriori rispetto a quelli ordinari ed esclude l'ammissibilità di interventi statali connotati diversamente rispetto a quelli previsti in Costituzione, specie se indirizzati direttamente agli enti locali e se ricadenti su materie affidate alla competenza legislativa regionale.

L'art. 119 Cost. tra inattuazione e "flessibilizzazione"(in margine a Corte cost., sentt. n. 16 e 49 del 2004) / Salazar, Carmela Maria Giustina. - In: LE REGIONI. - ISSN 0391-7576. - 4(2004), pp. 1026-1038. [10.1443/17849]

L'art. 119 Cost. tra inattuazione e "flessibilizzazione"(in margine a Corte cost., sentt. n. 16 e 49 del 2004)

SALAZAR, Carmela Maria Giustina
2004-01-01

Abstract

La nota commenta le sentt. n. 16 e 49 del 2004 della Corte costituzionale, evidenziando in particolare come entrambe sottolineino la vis innovativa dell’art. 119 Cost, ritenendo che essa non sia del tutto “paralizzata” sino al varo dei princìpi legislativi di coordinamento della finanza pubblica o, comunque, all'attuazione legislativa del "federalismo fiscale". Secondo la Corte, la disposizione costituzionale è infatti suscettibile di vincolare da subito la discrezionalità del legislatore statale. In particolare, la Consulta qualifica le risorse aggiuntive e gli interventi speciali dell'art. 119, c. 5, Cost. come strumenti di finanziamento ulteriori rispetto a quelli ordinari ed esclude l'ammissibilità di interventi statali connotati diversamente rispetto a quelli previsti in Costituzione, specie se indirizzati direttamente agli enti locali e se ricadenti su materie affidate alla competenza legislativa regionale.
2004
Riforma del Titolo V; Autonomia finanziaria; corte costituzionale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/5088
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