La scelta del coniuge in ordine alla adesione ed alla pratica di un nuovo culto religioso (diverso da quello professato al momento del matrimonio) costituisce un valore personalissimo e pur giustificando la (pretesa) intollerabilità della prosecuzione della convivenza da parte dell'altro coniuge, non può fondare una eventuale richiesta di addebito della separazione. Tale richiesta può, invece, essere accolta in presenza di comportamenti che, seppur collegati alla pratica del culto prescelto, si traducano in violazioni dei doveri ex art.143 c.c. o in comportamenti pregiudizievoli per la prole.

MUTAMENTO DI FEDE RELIGIOSA E CRISI DELLA FAMIGLIA FRA INTOLLERABILITA' ED ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

BUSACCA, Angela
2005-01-01

Abstract

La scelta del coniuge in ordine alla adesione ed alla pratica di un nuovo culto religioso (diverso da quello professato al momento del matrimonio) costituisce un valore personalissimo e pur giustificando la (pretesa) intollerabilità della prosecuzione della convivenza da parte dell'altro coniuge, non può fondare una eventuale richiesta di addebito della separazione. Tale richiesta può, invece, essere accolta in presenza di comportamenti che, seppur collegati alla pratica del culto prescelto, si traducano in violazioni dei doveri ex art.143 c.c. o in comportamenti pregiudizievoli per la prole.
2005
mutamento fede religiosa; separazione dei coniugi; addebito della separazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/5230
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