The law is useful to man to ensure his well-being and this postulates a new idea of man: a fully free subject, capable of controlling himself, of projecting himself towards the future, of distinguishing between an immediate but ephemeral advantage and a deferred but solid benefit. This is the man to whom Beccaria turns to in “Dei delitti e delle pene”: a man (according to Locke’s thought) capable of rationally predicting and evaluating the consequences of his actions. The purpose of the law is the happiness of individuals, so that it must be able to inflict the least possible suffering in pursuit of the maximum benefit for the community; so νομός begins Διχη, the last real bulwark against the “useless prodigality of torture, which has never made men better”, as Beccaria said. If useless prodigality of torture has never made men better, this is even more true when is a minor who has involved in criminally relevant facts.

La legge è utile all’uomo per garantirgli benessere e ciò postula una nuova idea di uomo: un soggetto pienamente libero, capace di controllare se stesso, di proiettarsi verso il futuro, di distinguere fra un vantaggio immediato ma effimero e un beneficio differito ma solido. Questo è l’uomo a cui Beccaria si rivolge nel Dei delitti e delle pene: un uomo (lockianamente) capace di prevedere e valutare razionalmente le conseguenze delle sue azioni. Lo scopo della legge è la felicità degli individui, sicché essa dovrà essere in grado di infliggere la minore sofferenza possibile nel perseguimento del massimo beneficio per la collettività; solo così νομός diventa Διχη, ultimo vero baluardo contro l’inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini. Se è vero come è vero che l’inutile prodigalità dei supplicii non ha mai reso migliori gli uomini, ancor più ciò è vero quando al centro dell’attenzione giudiziaria si trovi un soggetto minore d’età chiamato a rispondere di fatti a rilevanza penale.

L’âge des Lumières e il sogno di una giustizia contro “l’inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini

R. MARZULLO
2016-01-01

Abstract

The law is useful to man to ensure his well-being and this postulates a new idea of man: a fully free subject, capable of controlling himself, of projecting himself towards the future, of distinguishing between an immediate but ephemeral advantage and a deferred but solid benefit. This is the man to whom Beccaria turns to in “Dei delitti e delle pene”: a man (according to Locke’s thought) capable of rationally predicting and evaluating the consequences of his actions. The purpose of the law is the happiness of individuals, so that it must be able to inflict the least possible suffering in pursuit of the maximum benefit for the community; so νομός begins Διχη, the last real bulwark against the “useless prodigality of torture, which has never made men better”, as Beccaria said. If useless prodigality of torture has never made men better, this is even more true when is a minor who has involved in criminally relevant facts.
2016
La legge è utile all’uomo per garantirgli benessere e ciò postula una nuova idea di uomo: un soggetto pienamente libero, capace di controllare se stesso, di proiettarsi verso il futuro, di distinguere fra un vantaggio immediato ma effimero e un beneficio differito ma solido. Questo è l’uomo a cui Beccaria si rivolge nel Dei delitti e delle pene: un uomo (lockianamente) capace di prevedere e valutare razionalmente le conseguenze delle sue azioni. Lo scopo della legge è la felicità degli individui, sicché essa dovrà essere in grado di infliggere la minore sofferenza possibile nel perseguimento del massimo beneficio per la collettività; solo così νομός diventa Διχη, ultimo vero baluardo contro l’inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini. Se è vero come è vero che l’inutile prodigalità dei supplicii non ha mai reso migliori gli uomini, ancor più ciò è vero quando al centro dell’attenzione giudiziaria si trovi un soggetto minore d’età chiamato a rispondere di fatti a rilevanza penale.
Law, Justice, Enlightenment Reformism, Rehabilitation function of punishment. 1
Legge, Giustizia, Riformismo illuminista, Funzione rieducativa della pena
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/63181
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