Il lavoro analizza la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014. Con tale decisione la Consulta porta avanti l’opera di demolizione dell’impianto originario della L. 19 febbraio 2004, n. 40, dichiarando l’illegittimita` del divieto di donazione di gameti. A fronte delle esitazioni della giurisprudenza sovranazionale, l’iter argomentativo della sentenza fa leva su parametri meramente ‘‘interni’’, che ruotano intorno al canone della ragionevolezza: il divieto di fecondazione eterologa incide su una pluralita` di interessi costituzionalmente garantiti (salute, autodeterminazione, liberta` procreativa), senza che il loro sacrificio possa giustificarsi in ragione dell’esigenza di tutelare i contrapposti interessi del nascituro. Nel esprimere apprezzamento per le argomentazioni dei giudici, si sottolinea come la sentenza riaffermi- in modo condivisibile - l’impraticabilita` di interventi legislativi finalizzati ad imporre determinati valori etico-confessionali, attraverso il divieto di comportamenti privi di una reale offensivita` .
Il divieto ‘‘irragionevole’’ di fecondazione eterologa e la legittimita` dell’intervento punitivo in materie eticamente sensibili / LA ROSA, Emanuele. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - (2014), pp. 2827-2835.
Il divieto ‘‘irragionevole’’ di fecondazione eterologa e la legittimita` dell’intervento punitivo in materie eticamente sensibili
LA ROSA, Emanuele
2014-01-01
Abstract
Il lavoro analizza la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014. Con tale decisione la Consulta porta avanti l’opera di demolizione dell’impianto originario della L. 19 febbraio 2004, n. 40, dichiarando l’illegittimita` del divieto di donazione di gameti. A fronte delle esitazioni della giurisprudenza sovranazionale, l’iter argomentativo della sentenza fa leva su parametri meramente ‘‘interni’’, che ruotano intorno al canone della ragionevolezza: il divieto di fecondazione eterologa incide su una pluralita` di interessi costituzionalmente garantiti (salute, autodeterminazione, liberta` procreativa), senza che il loro sacrificio possa giustificarsi in ragione dell’esigenza di tutelare i contrapposti interessi del nascituro. Nel esprimere apprezzamento per le argomentazioni dei giudici, si sottolinea come la sentenza riaffermi- in modo condivisibile - l’impraticabilita` di interventi legislativi finalizzati ad imporre determinati valori etico-confessionali, attraverso il divieto di comportamenti privi di una reale offensivita` .I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.