L’art. 11 delle preleggi stabilisce che il divieto di retroattività è caratteristica di ogni legge. Tuttavia, per le misure di prevenzione le Sezioni Unite della Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale, traendo spunto dalla pretesa retroattività delle misure di sicurezza nonché dalla ritenuta estraneità delle misure di prevenzione al diritto penale, ne affermano l’applicazione retroattiva. Il percorso argomentativo non sembra esente da critiche fondate, anche sul piano costituzionale. Né può tacersi che l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione conferisce loro un profilo marcatamente punitivo, quindi conflittuale con le finalità preventive loro assegnate.
Stato democratico, leggi retroattive e prevenzione / D'Ascola, Vincenzo Mario Domenico. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - (2020).
Stato democratico, leggi retroattive e prevenzione
Vincenzo D'Ascola
2020-01-01
Abstract
L’art. 11 delle preleggi stabilisce che il divieto di retroattività è caratteristica di ogni legge. Tuttavia, per le misure di prevenzione le Sezioni Unite della Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale, traendo spunto dalla pretesa retroattività delle misure di sicurezza nonché dalla ritenuta estraneità delle misure di prevenzione al diritto penale, ne affermano l’applicazione retroattiva. Il percorso argomentativo non sembra esente da critiche fondate, anche sul piano costituzionale. Né può tacersi che l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione conferisce loro un profilo marcatamente punitivo, quindi conflittuale con le finalità preventive loro assegnate.File | Dimensione | Formato | |
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