Lo scritto, partendo da un orientamento della Cassazione ormai consolidato, e cioè quello per cui la dichiarazione di riscatto può produrre i suoi effetti tipici solo se formulata tempestivamente, se contiene l'offerta del prezzo e se possiede i requisiti di determinatezza, completezza e serietà. Si analizzano quindi gli effetti del diritto di riscatto come dichiarazione unilaterale recettizia, con un destinatario determinato, ovvero il terzo acquirente. Il diritto di riscatto è, pertanto, inquadrato tra i cd. diritti potestativi. La dichiarazione resa dal retraente è quindi il mezzo che la legge appresta per l'esercizio del diritto e produce effetti nel momento in cui viene ricevuta dal terzo acquirente, momento in cui si perfeziona il trasferimento del fondo anche se gli effetti si producono ex tunc, cioè dal momento in cui è stato stipulato il contratto tra alienante e terzo acquirente.

Effetti della dichiarazione di riscatto e sopravvenuta carenza di destinazione agricola del fondo, nota a Cass. Sez. III, Civ., 13 maggio 2003, n. 7287 / Saija, Roberto. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA E DELL'AMBIENTE. - ISSN 1593-7208. - 10(2004), pp. 637-641.

Effetti della dichiarazione di riscatto e sopravvenuta carenza di destinazione agricola del fondo, nota a Cass. Sez. III, Civ., 13 maggio 2003, n. 7287

SAIJA, ROBERTO
2004-01-01

Abstract

Lo scritto, partendo da un orientamento della Cassazione ormai consolidato, e cioè quello per cui la dichiarazione di riscatto può produrre i suoi effetti tipici solo se formulata tempestivamente, se contiene l'offerta del prezzo e se possiede i requisiti di determinatezza, completezza e serietà. Si analizzano quindi gli effetti del diritto di riscatto come dichiarazione unilaterale recettizia, con un destinatario determinato, ovvero il terzo acquirente. Il diritto di riscatto è, pertanto, inquadrato tra i cd. diritti potestativi. La dichiarazione resa dal retraente è quindi il mezzo che la legge appresta per l'esercizio del diritto e produce effetti nel momento in cui viene ricevuta dal terzo acquirente, momento in cui si perfeziona il trasferimento del fondo anche se gli effetti si producono ex tunc, cioè dal momento in cui è stato stipulato il contratto tra alienante e terzo acquirente.
2004
PRELAZIONE; RISCATTO; FONDO; REQUISITI OGGETTIVI; DESTINAZIONE AGRICOLA; DICHIARAZIONE RECETTIZIA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/9465
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