A seguito della vendita di un fabbricato rurale, i proprietari del fondo confinante (con annesso fabbricato rurale) esercitano il diritto di riscatto nei confronti dei terzi acquirenti, citandoli, insieme a chi lo aveva loro venduto in (presunta) violazione del diritto di prelazione ex art. 7 della legge n. 817/1971. I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito che non si trattava di un fondo destinato a fini agricoli, bensì di un fabbricato non utilizzato per tali scopi, per cui la disciplina della prelazione sarebbe stata inapplicabile. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 587/2002, ha rigettato la domanda attrice e nello stesso senso si è pronunciata la Corte d'appello di Salerno con sentenza del 19 febbraio 2004. La Suprema Corte, investita del giudizio dagli attori soccombenti in primo grado, ha rigettato le istanze. Il diritto di prelazione, nella sua funzione ricompositiva, costituisce uno strumento di limitazione dell'autonomia privata ed al contempo di conformazione della proprietà fondiaria in direzione di quell'autonomia efficiente di matrice comunitaria mirata alla realizzazione delle logiche del mercato concorrenziale, ritenute idonee a realizzare più equi assetti sociali. Di qui l'esigenza di limitare il diritto il prelazione a quei casi in cui, nelle fattispecie di vendita separata dei fabbricati rispetto ai terreni, questi abbiano costituito e continuino a costituire, al momento del loro effettivo trasferimento, pertinenze dei terreni, mantenendo la destinazione agricola, ciò con lo scopo di ridurre al minimo le ipotesi di compressione dell'autonomia privata che devono essere sempre giustificate dalle accennate esigenze ricompositive, mentre laddove non lo fossero diventerebbero degli abusi che si tradurrebbero nell'illegittimo sacrificio dell'accennato principio dell'autonomia, da sempre considerato uno dei perni intorno a cui ruota l'intero sistema del diritto privato. Come la S.C. non ha mancato di osservare, l'attualità del vincolo pertinenziale costituisce il discrimine per verificare se e fino a che punto la limitazione dell'autonomia del proprietario si possa giustificare in ragione di un interesse superiore che è quello ricompositivo che trova, in sede di bilanciamento, maggiore rilevanza vista la sua copertura costituzionale.
Ancora in tema di conservazione dell'unità aziendale. La sussistenza del vincolo pertinenziale come requisito oggettivo per l'esercizio della prelazione avente ad oggetto fabbricati rurali / Saija, Roberto. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE. - ISSN 1828-4698. - 3(2010), pp. 178-182.
Ancora in tema di conservazione dell'unità aziendale. La sussistenza del vincolo pertinenziale come requisito oggettivo per l'esercizio della prelazione avente ad oggetto fabbricati rurali
SAIJA, ROBERTO
2010-01-01
Abstract
A seguito della vendita di un fabbricato rurale, i proprietari del fondo confinante (con annesso fabbricato rurale) esercitano il diritto di riscatto nei confronti dei terzi acquirenti, citandoli, insieme a chi lo aveva loro venduto in (presunta) violazione del diritto di prelazione ex art. 7 della legge n. 817/1971. I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito che non si trattava di un fondo destinato a fini agricoli, bensì di un fabbricato non utilizzato per tali scopi, per cui la disciplina della prelazione sarebbe stata inapplicabile. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 587/2002, ha rigettato la domanda attrice e nello stesso senso si è pronunciata la Corte d'appello di Salerno con sentenza del 19 febbraio 2004. La Suprema Corte, investita del giudizio dagli attori soccombenti in primo grado, ha rigettato le istanze. Il diritto di prelazione, nella sua funzione ricompositiva, costituisce uno strumento di limitazione dell'autonomia privata ed al contempo di conformazione della proprietà fondiaria in direzione di quell'autonomia efficiente di matrice comunitaria mirata alla realizzazione delle logiche del mercato concorrenziale, ritenute idonee a realizzare più equi assetti sociali. Di qui l'esigenza di limitare il diritto il prelazione a quei casi in cui, nelle fattispecie di vendita separata dei fabbricati rispetto ai terreni, questi abbiano costituito e continuino a costituire, al momento del loro effettivo trasferimento, pertinenze dei terreni, mantenendo la destinazione agricola, ciò con lo scopo di ridurre al minimo le ipotesi di compressione dell'autonomia privata che devono essere sempre giustificate dalle accennate esigenze ricompositive, mentre laddove non lo fossero diventerebbero degli abusi che si tradurrebbero nell'illegittimo sacrificio dell'accennato principio dell'autonomia, da sempre considerato uno dei perni intorno a cui ruota l'intero sistema del diritto privato. Come la S.C. non ha mancato di osservare, l'attualità del vincolo pertinenziale costituisce il discrimine per verificare se e fino a che punto la limitazione dell'autonomia del proprietario si possa giustificare in ragione di un interesse superiore che è quello ricompositivo che trova, in sede di bilanciamento, maggiore rilevanza vista la sua copertura costituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.