L’A. tenta una ricostruzione del diritto agrario sin dalle sue origini, quando la disciplina si separò formalmente dal diritto civile e da quello commerciale per poi confluire nell’alveo codicistico nel 1942. Dopo la fine del II conflitto mondiale, il diritto agrario, pur rimanendo ancora saldamente ancorato alle sue radici privatistiche, si sganciò dal codice civile nella c.d. età della decodificazione e di ciò sono tangibile testimonianza le diverse leggi sui contratti agrari fino alla l. 3 maggio 1982, n. 203. Il sistema delle fonti, tuttavia, è travolto e sconvolto dal passaggio dalla dimensione nazionale a quella sovranazionale con la comunitarizzazione fino alla globalizzazione. Gli anni Sessanta e Settanta del Novecento costituiscono un momento determinante fino agli anni Novanta con il Trattato di Marrakech e i suoi accordi. I mobili confini del diritto agrario hanno condotto a profondi e rivoluzionari cambiamenti che hanno spostato drasticamente il campo d’indagine della disciplina verso l’agroalimentare. Questo passaggio è delicato e, per quanto possa sembrare che la disciplina abbia subìto degli stravolgimenti, tanto da aver perso la sua originaria struttura, emerge che ha mantenuto una sua identità di fondo attraverso la teoria del ciclo biologico che ha accompagnato il diritto agrario sin dagli anni Settanta. Tale criterio rimane e riemerge ancor oggi nonostante la dimensione agroalimentare sia divenuta prevalente. Ciò risulta da alcuni provvedimenti del legislatore europeo che riportano e mantengono questa materia inglobata nel ciclo vitale e per quanto i cambiamenti possano apparire rivoluzionari e «disordinanti», si finisce sempre per recuperare una sorta di filo conduttore che accompagna le tante e variegate tappe attraverso cui si è evoluta una disciplina sempre soggetta ai progressi della scienza ai quali non può e non vuole restare insensibile. L’innovazione tecnologica, nell’agricoltura e nell’alimentazione, condiziona il diritto e lo trasforma. È così che assistiamo al passaggio dal diritto agrario al diritto agroalimentare, a un nuovo meccanismo delle fonti che diventa necessariamente multilivello ma la natura e la vita in tutte le forme (umana, animale e vegetale) rimangono il criterio guida al quale ancorarsi in questo continuo e incessante dibattersi tra tradizione e innovazione.

Diritto agrario e alimentare: alla ricerca di una nuova sistematicità.

SAIJA R.
2023-01-01

Abstract

L’A. tenta una ricostruzione del diritto agrario sin dalle sue origini, quando la disciplina si separò formalmente dal diritto civile e da quello commerciale per poi confluire nell’alveo codicistico nel 1942. Dopo la fine del II conflitto mondiale, il diritto agrario, pur rimanendo ancora saldamente ancorato alle sue radici privatistiche, si sganciò dal codice civile nella c.d. età della decodificazione e di ciò sono tangibile testimonianza le diverse leggi sui contratti agrari fino alla l. 3 maggio 1982, n. 203. Il sistema delle fonti, tuttavia, è travolto e sconvolto dal passaggio dalla dimensione nazionale a quella sovranazionale con la comunitarizzazione fino alla globalizzazione. Gli anni Sessanta e Settanta del Novecento costituiscono un momento determinante fino agli anni Novanta con il Trattato di Marrakech e i suoi accordi. I mobili confini del diritto agrario hanno condotto a profondi e rivoluzionari cambiamenti che hanno spostato drasticamente il campo d’indagine della disciplina verso l’agroalimentare. Questo passaggio è delicato e, per quanto possa sembrare che la disciplina abbia subìto degli stravolgimenti, tanto da aver perso la sua originaria struttura, emerge che ha mantenuto una sua identità di fondo attraverso la teoria del ciclo biologico che ha accompagnato il diritto agrario sin dagli anni Settanta. Tale criterio rimane e riemerge ancor oggi nonostante la dimensione agroalimentare sia divenuta prevalente. Ciò risulta da alcuni provvedimenti del legislatore europeo che riportano e mantengono questa materia inglobata nel ciclo vitale e per quanto i cambiamenti possano apparire rivoluzionari e «disordinanti», si finisce sempre per recuperare una sorta di filo conduttore che accompagna le tante e variegate tappe attraverso cui si è evoluta una disciplina sempre soggetta ai progressi della scienza ai quali non può e non vuole restare insensibile. L’innovazione tecnologica, nell’agricoltura e nell’alimentazione, condiziona il diritto e lo trasforma. È così che assistiamo al passaggio dal diritto agrario al diritto agroalimentare, a un nuovo meccanismo delle fonti che diventa necessariamente multilivello ma la natura e la vita in tutte le forme (umana, animale e vegetale) rimangono il criterio guida al quale ancorarsi in questo continuo e incessante dibattersi tra tradizione e innovazione.
2023
IMPRESA - CONTRATTI - PRELAZIONE -SISTEMA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/135626
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