Lo scritto analizza la problematica degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, ipotesi che è regolata da una normativa di derivazione europea (precisamente il D.Lgs. n. 231/2002 attuativo della Dir. 2000/35/CE, poi sostituita dalla Dir. 2011/7/UE, che è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 192/ 2012) più favorevole al creditore rispetto alla disciplina prevista dall’art. 1224 c.c. Nei rapporti commerciali tra imprese, peraltro, i termini di pagamento ed il saggio di interessi sono derogabili con il limite di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 231/2002 (limite ribadito anche nella versione più recente della norma) che sanziona con la nullità la deroga qualora essa, avuto riguardo alle circostanze del caso (es. corretta prassi commerciale, natura della prestazioneedesistenza di motivi oggettivichegiustifichino lo scostamento rispetto alle previsioni di legge), risulti gravemente iniqua in danno del creditore. Si tratta, evidentemente, di una “particolare” nullità parziale (in quanto prevista per sanzionare la violazione del diritto dispositivo) che ha fatto molto discutere in dottrina anche in ordine alla possibilità o meno, per il giudice, di integrare il regolamento contrattuale sostituendo la clausola valida a quella affetta da nullità (in base al meccanismo degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. che, com’è noto, presuppone la natura imperativa - e non dispositiva - della disposizione violata). Prendendo spunto da una recente decisione della Suprema Corte, si ripercorre il dibattito dottrinale sull’argomento, prediligendo la prospettiva dell’integrazione legale cogente del contratto che, nel caso di specie, opera ex post e che, pur servendosi dell’intermediazione del giudice, rimane del tutto distinta dall’integrazione giudiziale secondo equità, la quale opera, invece, in presenza di lacune originarie del regolamento contrattuale, quando non sia possibile ricorrere alla legge e agli usi, ed implica un ruolo attivo e discrezionale del giudice.
Interessi di mora e deroga all’art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, / Rumi, T.. - In: I CONTRATTI. - ISSN 1123-5047. - 6/2023(2023), pp. 651-662.
Interessi di mora e deroga all’art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
Rumi T.
2023-01-01
Abstract
Lo scritto analizza la problematica degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, ipotesi che è regolata da una normativa di derivazione europea (precisamente il D.Lgs. n. 231/2002 attuativo della Dir. 2000/35/CE, poi sostituita dalla Dir. 2011/7/UE, che è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 192/ 2012) più favorevole al creditore rispetto alla disciplina prevista dall’art. 1224 c.c. Nei rapporti commerciali tra imprese, peraltro, i termini di pagamento ed il saggio di interessi sono derogabili con il limite di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 231/2002 (limite ribadito anche nella versione più recente della norma) che sanziona con la nullità la deroga qualora essa, avuto riguardo alle circostanze del caso (es. corretta prassi commerciale, natura della prestazioneedesistenza di motivi oggettivichegiustifichino lo scostamento rispetto alle previsioni di legge), risulti gravemente iniqua in danno del creditore. Si tratta, evidentemente, di una “particolare” nullità parziale (in quanto prevista per sanzionare la violazione del diritto dispositivo) che ha fatto molto discutere in dottrina anche in ordine alla possibilità o meno, per il giudice, di integrare il regolamento contrattuale sostituendo la clausola valida a quella affetta da nullità (in base al meccanismo degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. che, com’è noto, presuppone la natura imperativa - e non dispositiva - della disposizione violata). Prendendo spunto da una recente decisione della Suprema Corte, si ripercorre il dibattito dottrinale sull’argomento, prediligendo la prospettiva dell’integrazione legale cogente del contratto che, nel caso di specie, opera ex post e che, pur servendosi dell’intermediazione del giudice, rimane del tutto distinta dall’integrazione giudiziale secondo equità, la quale opera, invece, in presenza di lacune originarie del regolamento contrattuale, quando non sia possibile ricorrere alla legge e agli usi, ed implica un ruolo attivo e discrezionale del giudice.File | Dimensione | Formato | |
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