La pronuncia della Corte di Giustizia UE, 24 giugno 2025, causa C-351/23 in commento, conferma e rafforza l’orientamento ormai consolidato, in giurisprudenza, volto ad assicurare una tutela effettiva ai consumatori contro le clausole abusive anche se gli stessi abbiano, nel frattempo, subito una procedura espropriativa conclusasi con il trasferimento del bene (di cui erano titolari) a terzi. In casi come questo, la tutela dei consumatori deve essere assicurata con modalità che soddisfino la doppia condizione di rispettare i principi di equivalenza e di effettività, alla sola condizione che vi sia stato un comportamento attivo (recte non inerte) del consumatore, chiamato a fare tutto il possibile per ottenere la sospensione della procedura esecutiva. La pronuncia - che riconosce ai consumatori una tutela di tipo “reale” (anche in considerazione del fatto che il bene di cui i consumatori venivano privati era la loro casa di abitazione) - impone di interrogarsi sulle ricadute che questa sentenza potrà avere sull’ordinamento italiano, in considerazione del fatto che il nostro diritto processuale preclude di proporre opposizione all’esecuzione dopo che il g. e. abbia disposto la vendita o l’assegnazione del bene sottoposto ad esecuzione forzata e che, in ogni caso, l’opposizione all’esecuzioneoquella agli atti esecutivi sembrerebbero consentire alg.e. un controllo limitato ai soli “vizi formali” del titolo esecutivo o degli atti della procedura.

LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE / Rumi, T. - In: I CONTRATTI. - ISSN 1123-5047. - 5:5(2025), pp. 485-503.

LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE

RUMI T
2025-01-01

Abstract

La pronuncia della Corte di Giustizia UE, 24 giugno 2025, causa C-351/23 in commento, conferma e rafforza l’orientamento ormai consolidato, in giurisprudenza, volto ad assicurare una tutela effettiva ai consumatori contro le clausole abusive anche se gli stessi abbiano, nel frattempo, subito una procedura espropriativa conclusasi con il trasferimento del bene (di cui erano titolari) a terzi. In casi come questo, la tutela dei consumatori deve essere assicurata con modalità che soddisfino la doppia condizione di rispettare i principi di equivalenza e di effettività, alla sola condizione che vi sia stato un comportamento attivo (recte non inerte) del consumatore, chiamato a fare tutto il possibile per ottenere la sospensione della procedura esecutiva. La pronuncia - che riconosce ai consumatori una tutela di tipo “reale” (anche in considerazione del fatto che il bene di cui i consumatori venivano privati era la loro casa di abitazione) - impone di interrogarsi sulle ricadute che questa sentenza potrà avere sull’ordinamento italiano, in considerazione del fatto che il nostro diritto processuale preclude di proporre opposizione all’esecuzione dopo che il g. e. abbia disposto la vendita o l’assegnazione del bene sottoposto ad esecuzione forzata e che, in ogni caso, l’opposizione all’esecuzioneoquella agli atti esecutivi sembrerebbero consentire alg.e. un controllo limitato ai soli “vizi formali” del titolo esecutivo o degli atti della procedura.
2025
CLAUSOLE ABUSIVE- PROCESSO ESECUTIVO - TUTELA CONSUMATORI
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/161146
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