L’A. propone un'indagine sulla qualificazione giuridica dei sottoprodotti dell'agricoltura, con riferimento a quelli derivanti dal ciclo di lavorazione degli agrumi, ovvero il c.d. "pastazzo di agrumi". L'obiettivo è quello di dimostrare, sulla scorta anche degli studi specialistici di settore, che il "pastazzo" è un bene in senso giuridico in quanto presenta delle innegabili utilità. Punti specifici di trattazione, pertanto, sono: cenni introduttivi e l'individuazione del tema d'indagine; i principi generali in materia di tutela dell'ambiente; la nozione giuridica di "mangime"; la tutela del consumatore; la responsabilità del produttore; la nozione di "rifiuto". Nelle conclusioni l'A. afferma che solo se viene abbandonato, il "pastazzo" diventa rifiuto, mentre, al contrario, se viene utilizzato come concime o mangime e, quindi commerciabile, ad esso non potrà essere applicata la normativa sui rifiuti. Questa conclusione non sembra contraddetta dall'art. 14 della l. 178/2002 che ha convertito il d.l. 138/2002 che contiene l'"interpretazione autentica" della nozione di rifiuto.
Il regime giuridico dei sottoprodotti dell’industria agrumaria / Saija, Roberto. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA E DELL'AMBIENTE. - ISSN 1593-7208. - 10(2003), pp. 542-550.
Il regime giuridico dei sottoprodotti dell’industria agrumaria
SAIJA, ROBERTO
2003-01-01
Abstract
L’A. propone un'indagine sulla qualificazione giuridica dei sottoprodotti dell'agricoltura, con riferimento a quelli derivanti dal ciclo di lavorazione degli agrumi, ovvero il c.d. "pastazzo di agrumi". L'obiettivo è quello di dimostrare, sulla scorta anche degli studi specialistici di settore, che il "pastazzo" è un bene in senso giuridico in quanto presenta delle innegabili utilità. Punti specifici di trattazione, pertanto, sono: cenni introduttivi e l'individuazione del tema d'indagine; i principi generali in materia di tutela dell'ambiente; la nozione giuridica di "mangime"; la tutela del consumatore; la responsabilità del produttore; la nozione di "rifiuto". Nelle conclusioni l'A. afferma che solo se viene abbandonato, il "pastazzo" diventa rifiuto, mentre, al contrario, se viene utilizzato come concime o mangime e, quindi commerciabile, ad esso non potrà essere applicata la normativa sui rifiuti. Questa conclusione non sembra contraddetta dall'art. 14 della l. 178/2002 che ha convertito il d.l. 138/2002 che contiene l'"interpretazione autentica" della nozione di rifiuto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.